6.1. La tutela e la preservazione di un adito alla pubblica via è una prerogativa giuridicamente salvaguardata solo là dove la sua presenza costituisce una condizione imprescindibile per l’esercizio degli stessi diritti di proprietà (DTF 126 I 213 e ss.) ed il suo mantenimento - che non ha valenza di indennizzo espropriativo - puó essere ordinato anche in assenza di esproprio formale (TRAM 6.06.2003 in re Stato del Cantone Ticino/P.). Allorquando, peró, la possibilità di un compenso in natura non è piú data puó esclusivamente entrare in linea di conto - se del caso - una prestazione liquida consistente nella rifusione dei costi sostenuti dall'espropriato per la