2 LFespr. Questa disposizione, infatti, non conferisce alla parte coinvolta in una procedura espropriativa garanzie analoghe a quelle sancite dagli art. 41 e ss. e 97 e ss. CO, ma mira essenzialmente a porla finanziariamente nella situazione che precede l'avvio dell'esproprio. All'interessato incombe l'onere di provare il danno e l'esistenza, tra quest'ultimo e la prospettata espropriazione, di un nesso di causalità adeguata (DTF 15.7.2003 inc. 1E 5/2003 citata; Aeschlimann, op. cit., pag. 315 e ss. e riferimenti ivi menzionati).