In questo caso, nella nozione di danno - che comprende le spese ed i pregiudizi finanziari originati dalla procedura prima della rinuncia - rientrano le spese cagionate dagli atti di opposizione, di notificazione delle pretese, di conciliazione e di stima, come pure il risarcimento delle spese per i provvedimenti presi dall'interessato e oggettivamente giustificati dall'espropriazione. Occorre comunque esaminare nel singolo caso se una determinata misura risulti giustificata dalle circostanze e se i costi che ne derivano costituiscano un danno risarcibile secondo l'art. 14 cpv. 2 LFespr.