{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-134-2_2005-09-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86199&nX40_KEY=4921993&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d802911b06241d61e184b822e298d448"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.134-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie ecc.)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:44:05", "Checksum": "02edcee789e6d8070ccd423621645a92", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2\nRegesto:\nriconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie ecc.)\n\n\nincontestato che ISEP 1 si sia premurato di\ngarantire durante i lavori un accesso alla proprietà degli insorgenti e,\nquindi, anche alla ditta C__________. Il fatto poi che lo stesso potesse essere\ndifficoltoso e disagevole non è certo eccezionale in una normale situazione di\ncantiere.\nA ció aggiungasi che la possibilità di parcheggiare a pochi passi dall'entrata\ndella ditta (mapp. no. 98) in un luogo poco distante non è mai stata preclusa. Di\nconseguenza sono state piuttosto l'impazienza o la fretta, forse anche la\npigrizia, a determinare alcuni clienti a rinunciare ai servizi offerti dalla ditta\nC__________. A lavori ultimati inoltre sono rimaste impregiudicate le\npossibilità, per un verso, di arrivare in automobile fino alla ditta C__________\ne, per altro verso, di usufruire di un accesso decoroso e sicuro. Parimenti\nsalvaguardata la possibilità di parcheggiare a pochi passi dall’entrata della\nditta in un luogo poco distante (segnatamente: posteggio privato al mapp. no.\n89 e posteggio pubblico al mapp. no. 98).\nDi conseguenza a scoraggiare la clientela è stato in ogni caso un inconveniente\ntemporaneo tale da non giustificare in concreto un indennizzo che dev’essere\npertanto escluso (cfr. DTF 114 Ib 287 c. 4 in fine; Riva,\nKommentar zum RPG, art. 5 no. 176; Riva, op. cit., no. 177 e rinvii; Catenazzi,\nRinuncia al vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il\nTicino e il diritto, CFPG, 1997, p. 217 no. 5 e rinvii).\nA fronte di ció vi è peró che a far tempo dal\n1.10.1999, e meglio a partire dalla posa della barriera sul fronte del\nlimitrofo mapp. no. 1695 beneficiario della nota servitú di passo (cfr. consid. 8.4), e fino al 31.12.1999 è venuta meno la disponibilità\ndel posteggio “privato” antistante via O__________ facente formalmente oggetto\nparziale e specifico del contratto di locazione. Pertanto\nall’interno di questo arco temporale l'uso ed il godimento dell'oggetto\nlocato è stato pregiudicato e la ditta C__________\nha subito una limitazione dei diritti derivanti dal contratto di locazione tale\nda giustificare una diminuzione di pigione atta a\nprovocare un danno alla locatrice. Orbene una superficie di ca. 150 corrisponde\nde facto a no. 9 posti-auto che al 1.10.1999 potevano essere ragionevolmente\nlocati a fr. 120.-- cadauno (cfr. consid. 8.4) per un importo complessivo\narrotondato di fr. 1'000.--. In quest’ottica appare, pertanto, giustificato\nriconoscere un’indennità complessiva di fr. 3'000.00 (fr. 1'000.-- x 3\nmesi).\n10.\nI proprietari hanno da ultimo avanzato una pretesa di\nfr. 20'000.-- quale rimborso delle spese inconvenienti sostenute nel corso\ndella procedura e delle ripetibili (onorario ad valorem).\nIn particolare essi hanno chiesto la rifusione di:\n- fr. 1'024.50 per il referto peritale allestito dall'arch. M__________ R__________\n(fattura 13.5.1997: cfr. doc. 13);\n- fr. 268.75 Fid. S__________;\n- fr. 237.50 a titolo di quota per la perizia fonica I__________ (cfr.\ndoc. 17);\n- fr. 400.-- per la consulenza dell'ing. M__________ B__________ (fattura\n24.11.2000: cfr. doc. 18);\n- fr. 325.20 per la nota d'onorario dell'avv. D__________ (cfr. doc. 18);\n- fr. 500.-- per la tassa UR (cfr. doc. 18).\n10.1. Per i motivi già esposti sub consid. 6.3, la\nscelta degli istanti di far allestire un rapporto peritale dall'arch. M__________\nR__________ - avente per oggetto la determinazione del valore dei nove posteggi\nubicati a lato di via O__________ e del deprezzamento del sedime - e di\ncommissionare una perizia fonica all'Istituto consulente per la fisica della\ncostruzione non puó qui essere condivisa. Lo stesso dicasi per la consulenza\nprestata dall'ing. M__________ B__________. Non si ritiene pertanto opportuno\nriconoscere agli istanti il rimborso dei relativi esborsi.\nD'altro canto, peró, è giustificato il riconoscimento della rifusione dei costi\n(le spese notarili, della tassa d'iscrizione a registro fondiario, ecc.)\nsopportati dagli istanti in vista della costituzione della servitú prediale di\ncomplessivi fr. 825.20 di cui fr. 325.20 per la nota d'onorario dell'avv. D__________\ne fr. 500.-- per la tassa UR.\nL'ente\nespropriante è, inoltre, tenuto a rifondere ai proprietari un'indennità di fr. 2'500.--\na titolo di ripetibili, calcolate\nconformemente agli ormai noti canoni giurisprudenziali che prescindono dal valore litigioso e\ntengono conto della tariffa dell’ordine degli avvocati (TOA) soltanto a titolo\nindicativo (RDAT I-1992 no. 62 c. 3b, II-1992\nno. 44 c. 10 e no. 46 c. 3; TRAM 18.8.1999 in re S./Comune di P c. 3.1.,\n2.2.2000 in re D./P. c. 10 ).\n11.\nPer completezza\ndell’esposto va, infine, rilevato che la\nservitú pedonale e veicolare che grava la fascia di terreno antistante lo\nstabile - poiché esclusivamente a favore della contigua part. no. 1695 RFD\n(cfr. ispezione SIFTI 11.07.2003) e non anche della collettività - incide in modo molto esiguo sul valore del sedime in questione. Lo\nstesso dicasi per l'autorizzazione a transitare con i veicoli di\nservizio e di pronto intervento (polizia, pompieri, ufficio tecnico, azienda\nacqua potabile, ecc.) sull'area viaria privata destinata\nall'accesso fornitori e clienti della particella in oggetto che i signori COCC\n1 hanno accordato al Comune di L__________ (cfr. punto 7 doc. 15). Infatti,\nl'Autorità pubblica da un canto deve poter raggiungere veicolarmente la\nparticella in caso di necessità e d'altro canto trattasi comunque di evenienze\nche si verificheranno per lo piú di rado.\n"}