{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-134-2_2005-09-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86199&nX40_KEY=4921993&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d802911b06241d61e184b822e298d448"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.134-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie ecc.)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:44:05", "Checksum": "02edcee789e6d8070ccd423621645a92", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2\nRegesto:\nriconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie ecc.)\n\n9.I\nproprietari hanno chiesto altresí fr. 102'000.-- quale risarcimento per la\nperdita aziendale determinata dalla riduzione del\ncanone di locazione che sono stati tenuti ad accordare alla ditta C__________ a\npartire dal 1.1.1998.\n9.1 In ambito civile il conduttore puó esigere dal locatore una riduzione della pigione allorquando\nè turbato nell'uso pattuito dell'oggetto locato e/o l'idoneità all'uso a cui\nquest'ultimo è destinato è pregiudicato o diminuito (combinato\ndisposto art. 259a e 259d CO). Questa normativa trova sostanzialmente riscontro\nanche in ambito espropriativo, laddove il conduttore - allorquando il contratto di locazione\nè stato stipulato prima della procedura espropriativa - è legittimato a\npretendere dall'ente espropriante una piena indennità qualora, in ragione\ndell’evento espropriativo, avesse subito un pregiudizio riconducibile all'estinzione\nanticipata del contratto per effetto dell’espropriazione – ossia per una data\nprecedente a quella contrattuale di scadenza o di disdetta – oppure ad una\nlimitazione, anch’essa dovuta all’espropriazione, che non consenta più l’uso\ncontrattualmente conforme dell’oggetto locato (art. 16 Lespr.; Hess/Weibel,\nDas Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 23 no. 17-21; Grisel, traité de\ndroit administratif, 1984, vol. II\np. 743-744; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,\n1966, pag. 60; DTF 106 Ib 223 c. 2 e 241 c. 4a p. 245, 109 Ib 27 c. 6b;\n119 Ib 148 c. 1a; RDAT II-1991 no. 53 c. 2). È, pertanto, facoltà del conduttore scegliere se far valere le proprie pretese in ambito civile nei\nconfronti del locatore, rispettivamente in ambito espropriativo nei confronti\ndell'ente espropriante. Allorquando, peró, la richiesta di indennizzo è fatta\nvalere in ambito civile, il danno patito dal locatore - conseguente alla\nriduzione del canone che è stato tenuto ad accordare in seguito ad una\nrestrizione dei diritti contrattuali - dev'essergli integralmente risarcito\ndall'ente espropriante, il quale è tenuto a porlo finanziariamente\nnella stessa situazione che precedeva l'esproprio (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 16 no. 4; Scolari, op. cit., no. 669 e rinvii ivi\ncitati).\n9.2. Il 30.1.1989 E__________ B__________ ha concluso\ncon la ditta C__________ un contratto avente per oggetto la locazione di parte\ndello stabile presente sul mapp. no. 107 unitamente a ca. 150 mq di posteggio.\nEsso ha una durata di 10 anni a far tempo dal 1.1.1990 e con scadenza al 31\ndicembre 1999 ed è rinnovabile per 2 volte per altri 5 anni previo accordo da\nconvenire almeno 12 mesi prima della scadenza.\nIl canone è stato fissato al 1.1.1990 in fr. 6'000.-- mensili,\nannualmente aggiornato all'evoluzione dell'indice nazionale del costo della\nvita (indice di riferimento quello del mese di settembre 1989): l'entità\ndell'adeguamento è pari ai 4/5 dell'incremento registrato (doc. 1).\nIl 1.9.1998 le parti hanno convenuto di ridurre mensilmente la pigione di fr.\n1'000.--, fissandola a partire dal 1.1.1998 in fr. 7'500.-- mensili,\nper un verso, per ovviare al pregiudizio derivante alla conduttrice\ndalla soppressione dei posteggi e dell'accesso\ndiretto alla cantonale dovuta alla sistemazione di via O__________i e, per\naltro verso, per compensare la notevole riduzione della cifra d'affari dovuta\nagli \"inconvenienti causati dai lavori di realizzazione della rotonda\ndi piazza castello\" (doc. 4, 5, 6, 7 e 8).\n9.3. Per principio giurisprudenziale consolidato l'indennizzo copre\nsoltanto i diritti che spetterebbero al conduttore fino alla scadenza\ncontrattuale (DTF 106 Ib 241 c. 4a-b; 109 Ib 27 c. 6b 41; 119 Ib 148), che nel\ncaso concreto coincide con il 31.12.1999 (doc.1).\nIn quest’ottica poco importa, infatti, che il contratto sia stato rinnovato\nalla sua scadenza, rispettivamente che a partire dal 1.1.2000 siano stati messi\na disposizione della conduttrice no. 8 posteggi sostitutivi siti nelle\nimmediate vicinanze dell’esercizio commerciale.\n9.4. Ció premesso la diminuzione di pigione accordata dalla locataria a far\ndata dal 1.1.1998 fino al 19.1.1999, data di approvazione del progetto\ndefinitivo, non appare giustificata ritenuto come i lavori di realizzazione\ndella rotonda di P.za C__________ non fossero ancora iniziati e, quindi, lo status\ndei fondi appariva ancora immutato.\nD’altra parte la diminuzione del canone è stata convenuta anche per sopperire\nall’asserita notevole riduzione della cifra d’affari dovuta ad inconvenienti vari\nda ricondurre al cantiere (periodo 20.1.1999-31.12.1999).\nÈ principio acquisito che le molestie temporanee provocate da un cantiere stradale (rumore, polvere, ecc.) rientrano normalmente nel\ncorso ordinario degli eventi ed, in particolare, non sono in nesso di causalità\nadeguato con l’evento espropriativo: in altre parole, trattasi di normali\nrumori e disagi che devono essere tollerati da tutto il vicinato (anche non\nespropriato) senza alcuna indennità. L’ipotesi della risarcibilità si limita\ninvero ai casi in cui gli effetti\npregiudizievoli fossero, per loro natura intensità e durata, eccezionali e\ncausassero al vicino un danno considerevole (DTF 113 Ia 353 c. 3 p. 357;\nBovey, L’expropriation des droits de voisinage, th. 2000, p. 39). L’attività esercitata dal privato, di regola, è\nininfluente in proposito (salvo eccezioni, così ad esempio attività\nparticolarmente sensibili alle immissioni moleste, come esercizi alberghieri,\nattività commerciali particolari, ecc.) (RDAT N. 44/I-1996).\nÈ evidente che dev’essere in ogni caso garantito l’accesso all’edificio durante\ntutta la fase del lavori.\nNel caso concreto non risulta dagli atti\n– e d’altra parte neppure gli insorgenti lo contestano - che le immissioni\nabbiano ecceduto l’usuale ed il\ntollerabile nell’ambito di una normale situazione di cantiere. Parimenti"}