{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-134-2_2005-09-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86199&nX40_KEY=4921993&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d802911b06241d61e184b822e298d448"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.134-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie ecc.)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:44:05", "Checksum": "02edcee789e6d8070ccd423621645a92", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2\nRegesto:\nriconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie ecc.)\n\n6.I\nproprietari hanno chiesto innanzitutto il versamento di fr. 42'039.50 a titolo\ndi quota parte per la creazione di un nuovo accesso al fondo.\n6.1. La tutela e la preservazione di un adito alla pubblica via è una\nprerogativa giuridicamente salvaguardata solo là dove la sua presenza\ncostituisce una condizione imprescindibile per l’esercizio degli stessi diritti\ndi proprietà (DTF 126 I 213 e ss.) ed il suo mantenimento - che non ha\nvalenza di indennizzo espropriativo - puó essere ordinato anche in assenza di\nesproprio formale (TRAM 6.06.2003 in re Stato del Cantone Ticino/P.).\nAllorquando, peró, la possibilità di un compenso in natura non è piú data puó\nesclusivamente entrare in linea di conto - se del caso - una prestazione\nliquida consistente nella rifusione dei costi sostenuti dall'espropriato per la\ncostruzione di un varco sostitutivo (Wiederkehr, Die Expropriations-entschädigung, 1966, p. 103, 106 e\n107).\n6.2. In concreto, il progetto definitivo di sistemazione di via O__________ -\nche nulla prevedeva al riguardo - è stato approvato il 19.01.1999. Poco importa il fatto che i proprietari del fondo\nabbiano ritirato l'opposizione alla sua approvazione all'udienza 19.1.1999. Ben piú importante appaiono invece le constatazioni che,\nper un verso, l’accesso veicolare al fronte principale della particella\navviene oggi da via V__________ attraverso il mappale no. 1695 grazie al\nnotorio diritto di passo reciproco stipulato con il confinante proprietario\n(cfr. verbale di udienza 5.11.2003; documentazione fotografica agli atti; doc.\n16 ed ispezione SIFTI 1.09.05) e che, per altro verso, l’utilizzo di questa via\nalternativa ha comportato un sostanziale mutamento\ndella funzione assolta dalla striscia di terreno antistante l'edificio nella\nmisura in cui, anziché a posteggio, è ora adibita a passaggio carrozzabile, con\nla conseguenza che inevitabilmente si è imposto un intervento di\nristrutturazione. A maggior ragione se si considera che quel passaggio è\nutilizzato, per gli stessi motivi, anche da chi accede alla confinante part.\nno. 1695.\nOggettivamente necessario in ragione del suolo dissestato, l’intervento è\nconseguenza diretta della posa della barriera e va quindi indennizzato.\nGli espropriati hanno prodotto le fatture 13.12.1999 A__________ (fr. 978.25),\n12.5.1999 D__________ (fr. 294.--), 31.1.2001 E__________ per lavori eseguiti\ndal 1.12 al 31.12.2000 (fr. 5'734.95) che il Tribunale sostanzialmente\ncondivide. Lo stesso dicasi per l’importo di fr. 4'000.- per la pavimentazione\nfinale ancora da eseguire.\nPer quanto invece concerne le opere da capomastro – pure riconosciute – il\nTribunale ha ritenuto di valutarle sulla base della posizione no. 41 (fr.\n12.790.65 ) del preventivo datato 15.4.1998\nversato agli atti dai proprietari poiché le fatture di liquidazione prodotte\nnon descrivono le prestazioni effettivamente eseguite mancando i computi\nmetrici verificati dalla DL.\nIl tutto con l’aggiunta di una correzione, per un verso, del 1,1 %\nriconducibile all’aumento dell’IVA e, per altro verso, al rincaro dei prezzi\nintervenuto in questi ultimi anni nel ramo specifico quantificabile nel 7%.\nIl risarcimento per le opere in oggetto è, quindi, fissato in fr. 13'850.-\narrotondati [(12'790.65.- x 1,1%) x 7%].\nPer la sistemazione dell’accesso l’indennizzo è, pertanto, fissato in\ncomplessivi fr. 24'857.00 arrotondati.\n6.3. I proprietari hanno chiesto altresí il versamento di fr. 11'140.75 (nota architetto O__________ 4.7.1998 per\nprestazioni - in particolare, \"esame vari progetti cantonali, rilievi,\nprogetti, preventivi, allestimento perizie, partecipazione a sopralluoghi e\nriunioni, ecc.\" - dal 23.4.1997 al 2.7.1998) oltre a fr. 4'000.-- (per\nprestazioni architetto O__________ dal 2.7.1998 non ancora fatturate).\nLa scelta degli istanti di\naffiancare al proprio avvocato un architetto, e quindi di un assistente\nspecialistico – non puó essere condivisa ritenuto che la procedura espropriativa è retta dal principio inquisitorio\n(art. 47 Lespr.) e che il Tribunale - oltre a non essere vincolato dalle\nconclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr.) - è composto da due membri\ndotati delle necessarie competenze tecniche. Nondimeno appare peró giustificato\nriconoscere un risarcimento per le spese necessarie riconducibili\nall’allestimento del preventivo, dei progetti e dei rilievi (compresa la DL) sulla\nbase delle posizioni no. 491 (fr. 5'439.50) e no. 498 (fr. 222.85) del\npreventivo datato 15.4.1998 versato agli atti dai proprietari che il\nTribunale sostanzialmente condivide. Il tutto con l’aggiunta anche in questo\ncaso di una correzione, per un verso, del 1,1 % riconducibile all’aumento\ndell’IVA e, per altro verso, al rincaro dei prezzi intervenuto in questi ultimi\nanni nel ramo specifico quantificabile nel 7%. A questo titolo viene, pertanto,\nriconosciuto un indennizzo complessivo di fr. 6'120.00 arrotondati {[(5'439.50+222.85)x\n1,1%] x7%}.\n7.\nI proprietari hanno chiesto anche il\nversamento di fr. 44'600.-- per la sostituzione della rampa con sollevatore.\nImportante appare la constatazione che a\ntutt'oggi la rampa con sollevatore non è ancora stata sostituita ed il\nmontacarichi presente sul mappale è comunque accessibile da via V__________\nattraverso il mapp. 1695 (cfr. verbale di udienza 5.11.2003 e documentazione fotografica\nagli atti). Di modo che la sua sostituzione si configurerebbe ora alla stregua\ndi un provvedimento oggettivamente superfluo ed i relativi costi non sarebbero pertanto\nindennizzabili.\n"}