{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-134-2_2005-09-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86199&nX40_KEY=4921993&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d802911b06241d61e184b822e298d448"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.134-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie ecc.)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:44:05", "Checksum": "02edcee789e6d8070ccd423621645a92", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2\nRegesto:\nriconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie ecc.)\n\n\nPertanto, la situazione non è per nulla cambiata considerato che per quanto\nconcerne l’accesso ed i posteggi, ad opera ultimata, la particella è nello\nstesso stato di fatto in cui si sarebbe trovata se ISEP 1 avesse attuato\nl’espropriazione come inizialmente previsto dalle tabelle pubblicate ossia\nimponendo una servitù lungo il fronte stradale.\nIn un’ottica pragmatica l’intervento ha quindi inciso sul fondo in maniera\nassimilabile ad un’espropriazione per il pregiudizio, che nondimeno i proprietari\nhanno subito e che non può essere ignorato per il solo fatto che ISEP 1 ha\nabbandonato l’idea di gravare il sedime con un onere.\n5.Per\nl'art. 7 Lespr. l'espropriante puó rinunciare all'espropriazione entro tre mesi\ndal giudizio definitivo sull'ammontare dell'indennità (cpv. 1). Se lo fa, deve\nperó rifondere agli interessati un'equa indennità per le spese giustificate\nsopportate nella procedura espropriativa (cpv. 2). È inoltre riservato il\nrisarcimento del danno derivante dal divieto di atti dispositivi conseguente al\nbando d'espropriazione giusta gli art. 33 e 34 Lespr (cpv. 5).\nLa normativa - che rispecchia quella del diritto federale e, meglio, l'art. 14\nLFespr (cfr. Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art.\n14 no. 6, 9; Scolari, Diritto Amministrativo, p. te Speciale, 1993, no.\n718 e riferimenti ivi citati; Messaggio 9 luglio 1969\ndel Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova\nlegge di espropriazione, pag. 1, e relativo Rapporto 19 febbraio 1971 della\nCommissione della Legislazione, pag. 1) - ha peraltro una portata\npropria, nel senso che costituisce la base legale speciale per un diritto al\nrisarcimento del danno subito indipendentemente dall'attuazione\ndell'espropriazione (DTF 15.7.2003 inc. 1E 5/2003 in re A. c. Azienda\nElettrica Ticinese c. 2.1. pubblicata in www.bger.ch;\n109 Ib 268 consid. 2a; Aeschlimann,\nEnteignungsbann und Verzicht auf die Enteignung - Aspekte zur\nEnteignungsentschädigung, in SJZ 84/1988, pag. 313 e ss.).\nIn questo caso, nella nozione di danno -\nche comprende le spese ed i pregiudizi finanziari originati dalla procedura\nprima della rinuncia - rientrano le spese cagionate dagli atti di opposizione,\ndi notificazione delle pretese, di conciliazione e di stima, come pure il\nrisarcimento delle spese per i provvedimenti presi dall'interessato e\noggettivamente giustificati dall'espropriazione. Occorre comunque esaminare nel\nsingolo caso se una determinata misura risulti giustificata dalle circostanze e\nse i costi che ne derivano costituiscano un danno risarcibile secondo l'art. 14\ncpv. 2 LFespr. Questa disposizione, infatti, non conferisce alla parte\ncoinvolta in una procedura espropriativa garanzie analoghe a quelle sancite\ndagli art. 41 e ss. e 97 e ss. CO, ma mira essenzialmente a porla\nfinanziariamente nella situazione che precede l'avvio dell'esproprio.\nAll'interessato incombe l'onere di provare il danno e l'esistenza, tra\nquest'ultimo e la prospettata espropriazione, di un nesso di causalità adeguata\n(DTF 15.7.2003 inc. 1E 5/2003 citata; Aeschlimann, op. cit., pag.\n315 e ss. e riferimenti ivi menzionati).\nI principi esposti - sviluppati\nda dottrina e giurisprudenza con espresso riferimento all'art. 14 LFespr - valgono\nmutatis mutandi anche nel tema specifico dell'applicazione dell'art. 7 Lespr.\n"}