{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-134-2_2005-09-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86199&nX40_KEY=4921993&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d802911b06241d61e184b822e298d448"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.134-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie ecc.)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:44:05", "Checksum": "02edcee789e6d8070ccd423621645a92", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-2\nRegesto:\nriconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie ecc.)\n\n\nratificato dal legislativo cittadino il noto diritto di superficie a carico del\nmapp. no. 89 ed a favore delle part. no. 1695 e 107, i proprietari con scritto\n21.07.2000 hanno nuovamente riformulato la pretesa risarcitoria,\nquantificandola in complessivi fr. 360'800.--.\nLe parti hanno infine rinunciato a comparire all’udienza finale ribadendo\ntuttavia con scritti del 31.8 e dell’11.9.2000 le rispettive tesi e domande e\ncontestando quelle avverse.\n2.6. Costituito il nuovo collegio giudicante in\nseguito all’unificazione dei Tribunali di espropriazione con decreto\n16.09.2003, i proprietari con scritto 30.09.2003 hanno precisato la richiesta di indennizzo, quantificandola in\ncomplessivi fr. 373'639.50, così composti:\n- fr. 42'039.50 quale quota parte per la creazione dell'accesso;\n- fr. 44'600.-- per la sostituzione della rampa con sollevatore;\n- - fr. 60'000.-- a rimborso del canone da versare al Comune di L__________ per\nil diritto di superficie;\n- fr. 15'000.-- per l’indicizzazione del canone di superficie;\n- fr. 50'000.-- quale indennità aggiuntiva per mancato rinnovo del\ndiritto di superficie alla scadenza dei trent'anni di durata previsti dal\ncontratto di costituzione;\n- fr. 40'000.-- quale indennità per la perdita di un posteggio;\n- fr. 102'000.-- quale indennità aggiuntiva per perdita aziendale arrotondata;\n- fr. 20'000.-- a rimborso delle spese inconvenienti sostenute nel corso della\nprocedura e delle ripetibili (onorario ad valorem).\nInfine, è stato ripetuto il dibattimento\nfinale e contestualmente un sopralluogo in data 5.11.2003,\npermettendo alle parti di riconfermarsi integralmente.\n3.ISEP 1 ha contestato l'ordinanza del 16.09.2003 di citazione al\nsopralluogo ed al dibattimento finale e contestuale richiamo di documentazione,\nsiccome proceduralmente irrita (cfr. scritto 19.09.2003 e verbale udienza\n5.11.2003).\nIl nuovo collegio giudicante ha proceduto\nagli incombenti nello stato in cui la causa si trovava, ossia invitando le\nparti al dibattimento finale, conformemente all’art. 74 LOG ed al principio\nrisultante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. secondo cui le parti hanno il diritto\ndi essere udite dal giudice stesso della lite (Rep. 1981, 199).\nPer consentire ai nuovi membri del Tribunale di\nprendere atto immediatamente della situazione concreta è stato esperito\ncontestualmente (per motivi di economica processuale) un secondo sopralluogo in\ncontraddittorio. In considerazione del fatto\npoi che anche l'ammontare di un'eventuale indennità per asseriti danni\ncontestati ISEP 1 è litigioso, è stato disposto\nconformemente all’art. 47 Lespr. il richiamo delle pezze giustificative,\nversate agli atti il 30.09.2003.\nAll'udienza finale l'ente espropriante ha avuto ampio\nmodo di pronunciarsi su tutte le prove esperite - e quindi anche sui nuovi\ndocumenti assunti - durante la fase istruttoria che, per inciso, è stata chiusa\nil 5.11.2003. Il fatto poi che si sia integralmente riconfermato nelle\nprecedenti argomentazioni, rinunciando a produrre un allegato conclusivo ed a\nprendere invero posizione sulla nuova documentazione acquisita, è ininfluente.\nLà dove, infatti, la procedura espropriativa è retta dal principio della\nmassima ufficiale ed il diritto di essere sentito è stato sempre e comunque\nabbondantemente garantito, non è ravvisabile alcuna violazione procedurale.\n4.4.1.\nMCON 3, MCON 2 e MCON 1, inizialmente coinvolti nella procedura espropriativa,\nne sono poi stati estromessi per semplice rinuncia dell’ente espropriante.\nNondimeno essi pretendono di aver subito un pregiudizio essenzialmente a causa\ndella preclusione dell'accesso diretto da via O__________ da ricondursi alla\nposa della barriera metallica lungo tutto il fronte stradale della proprietà.\nQuest'ultima non compromette né vanifica lo sfruttamento edilizio attuale o\nfuturo del fondo nella misura in cui la particella resta edificabile oltre che\na tutt'oggi accessibile veicolarmente da via V__________, strada di servizio al\nmapp. no. 89, su quel lato dello stabile attraverso il mappale no. 1695 grazie\nad un diritto di passo pedonale e veicolare reciproco stipulato con il\nconfinante proprietario (cfr. verbale di udienza 5.11.2003; documentazione fotografica\nagli atti; doc. 16 ed ispezione SIFTI 1.09.05). Teoricamente il fondo potrebbe\nessere accessibile veicolarmente anche da Via V__________ (senso unico) seppur\nesclusivamente attraverso manovre in retromacia (cfr. verbale di udienza\n5.11.2003 e documentazione fotografica agli atti).\nD’altro canto la soppressione di un varco diretto su via O__________ ha comportato\nl'inevitabile scomparsa di no. 9 posteggi, perdita che peró è stata compensata –\nseppur parzialmente – grazie al diritto di superficie stipulato con il Comune\ndi L__________ finalizzato alla realizzazione di no. 8 posti-auto sul vicino\nmapp. no. 89.\nIl fatto che la situazione, in un'ottica meramente soggettiva, non appaia\nottimale non è decisivo poiché la garanzia della proprietà non offre al suo\ntitolare la facoltà di sfruttare il bene secondo criteri ideali per trarne il\nmassimo vantaggio, bensì riconosce unicamente quello che è definito come lo\nsfruttamento razionale del fondo e che non appare, per l’appunto, pregiudicato.\n4.2. Il giudizio non può tuttavia limitarsi a queste premesse poiché\nrisulterebbe riduttivo ed insoddisfacente.\nLa ragione è data, principalmente, dal fatto che la modifica dei piani e la\nconseguente rinuncia all’espropriazione parziale del fondo disposta ISEP 1 in\ncorso di procedura si è tradotta in una pura formalità con fini illusori per i\nproprietari là dove la posa della ringhiera che preclude l’accesso da via O__________\ne da lì il parcheggio, era prevista nel piano d’esproprio originario e lo è\nrimasta anche in quello sostitutivo."}