3. Le altre richieste della COES 1 sono respinte. 4. La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 1'500.-- sono a carico ISEP 1 con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'500.- a titolo di ripetibili. 5. Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall'intimazione. 6. Intimazione a: | | RA 1__________ - | per il Tribunale di espropriazione la Presidente la segretaria giurista Margherita De Morpurgo Paola Carcano