l'espropriante puó rinunciare all'espropriazione entro tre mesi dal giudizio definitivo sull'ammontare dell'indennità (cpv. 1). Se lo fa, deve peró rifondere agli interessati un'equa indennità per le spese giustificate sopportate nella procedura espropriativa (cpv. 2). È inoltre riservato il risarcimento del danno derivante dal divieto di atti dispositivi conseguente al bando d'espropriazione giusta gli art. 33 e 34 Lespr (cpv. 5). La normativa - che rispecchia quella del diritto federale e, meglio, l'art. 14 LFespr (cfr. Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 14 no. 6, 9; Scolari, Diritto Amministrativo, p. te Speciale, 1993, no. 718 e riferimenti ivi citati;