Per consentire ai nuovi membri del Tribunale di prendere atto immediatamente della situazione concreta è stato esperito contestualmente (per motivi di economica processuale) un secondo sopralluogo in contraddittorio. In considerazione del fatto poi che anche l'ammontare di un'eventuale indennità per asseriti danni contestati ISEP 1 è litigioso, è stato disposto conformemente all’art. 47 Lespr. il richiamo delle pezze giustificative, versate agli atti il 1.10.2003. All'udienza finale l'ente espropriante ha avuto ampio modo di pronunciarsi su tutte le prove esperite - e quindi anche sui nuovi documenti assunti - durante la fase istruttoria che, per inciso, è stata chiusa il 5.11.2003.