scritto 19.09.2003 e verbale udienza 5.11.2003). Il nuovo collegio giudicante ha proceduto agli incombenti nello stato in cui la causa si trovava, ossia invitando le parti al dibattimento finale, conformemente all’art. 74 LOG ed al principio risultante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. secondo cui le parti hanno il diritto di essere udite dal giudice stesso della lite (Rep. 1981, 199). Per consentire ai nuovi membri del Tribunale di prendere atto immediatamente della situazione concreta è stato esperito contestualmente (per motivi di economica processuale) un secondo sopralluogo in contraddittorio.