{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-134-1_2005-09-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86201&nX40_KEY=4921993&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0144ae733e94bb6de7eaad4ab28e6afd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.134-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie, ecc.)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:44:05", "Checksum": "890796f4bada4e602683a1ce1ae44d3b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.09.2005 10.2004.134-1\nRegesto:\nriconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie, ecc.)\n\nseguito all’unificazione dei Tribunali di espropriazione con decreto\n16.09.2003, COES 1 con scritto 1.10.2003 ha aggiunto alla pretesa un\nimporto di fr. 7'988.30 quale rimborso di spese varie.\nInfine, è stato ripetuto il dibattimento\nfinale e contestualmente un sopralluogo in data 5.11.2003,\npermettendo alle parti di riconfermarsi integralmente.\n3.ISEP 1 ha contestato l'ordinanza del 16.09.2003 di citazione al\nsopralluogo ed al dibattimento finale e contestuale richiamo di documentazione,\nsiccome proceduralmente irrita (cfr. scritto 19.09.2003 e verbale udienza\n5.11.2003).\nIl nuovo collegio giudicante ha proceduto\nagli incombenti nello stato in cui la causa si trovava, ossia invitando le\nparti al dibattimento finale, conformemente all’art. 74 LOG ed al principio\nrisultante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. secondo cui le parti hanno il diritto\ndi essere udite dal giudice stesso della lite (Rep. 1981, 199).\nPer consentire ai nuovi membri del Tribunale di\nprendere atto immediatamente della situazione concreta è stato esperito contestualmente\n(per motivi di economica processuale) un secondo sopralluogo in\ncontraddittorio. In considerazione del fatto\npoi che anche l'ammontare di un'eventuale indennità per asseriti danni\ncontestati ISEP 1 è litigioso, è stato disposto\nconformemente all’art. 47 Lespr. il richiamo delle pezze giustificative,\nversate agli atti il 1.10.2003.\nAll'udienza finale l'ente espropriante ha avuto ampio\nmodo di pronunciarsi su tutte le prove esperite - e quindi anche sui nuovi\ndocumenti assunti - durante la fase istruttoria che, per inciso, è stata chiusa\nil 5.11.2003. Il fatto poi che si sia integralmente riconfermato nelle\nprecedenti argomentazioni, rinunciando a produrre un allegato conclusivo ed a\nprendere invero posizione sulla nuova documentazione acquisita, è ininfluente.\nLà dove, infatti, la procedura espropriativa è retta dal principio della\nmassima ufficiale ed il diritto di essere sentito è stato sempre e comunque\nabbondantemente garantito, non è ravvisabile alcuna violazione procedurale.\n4.4.1.\nLa COES 1, inizialmente coinvolta nella procedura espropriativa, ne è poi stata\nestromessa per semplice rinuncia dell’ente espropriante. Nondimeno essa\npretende di aver subito un pregiudizio essenzialmente a causa della preclusione\ndell'accesso diretto da via O__________ da ricondursi alla posa della barriera\nmetallica lungo tutto il fronte stradale della proprietà.\nQuest'ultima non compromette né vanifica lo sfruttamento edilizio attuale o\nfuturo del fondo nella misura in cui la particella resta edificabile oltre che\na tutt'oggi accessibile veicolarmente da via V__________, strada di servizio al\nmapp. no. 89, su quel lato dello stabile (cfr. verbale di udienza 5.11.2003 e\ndocumentazione fotografica agli atti).\nD'altro canto la soppressione di un varco diretto su via O__________ ha\ncomportato l'inevitabile scomparsa di no. 8 posteggi, di cui 1 sul lato di via\nV__________ e 7 su Via O__________, perdita che peró è stata compensata –\nseppur parzialmente – grazie al diritto di superficie stipulato con il Comune\ndi L__________ finalizzato alla realizzazione di no. 7 posti-auto sul limitrofo\nmapp. no. 89.\nIl fatto che la situazione, in un'ottica meramente soggettiva, non appaia\nottimale non è decisivo poiché la garanzia della proprietà non offre al suo\ntitolare la facoltà di sfruttare il bene secondo criteri ideali per trarne il\nmassimo vantaggio, bensì riconosce unicamente quello che è definito come lo\nsfruttamento razionale del fondo e che non appare, per l’appunto, pregiudicato.\n4.2. Il giudizio non può tuttavia limitarsi a queste premesse poiché\nrisulterebbe riduttivo ed insoddisfacente.\nLa ragione è data, principalmente, dal fatto che la modifica dei piani e la\nconseguente rinuncia all’espropriazione parziale del fondo disposta ISEP 1 in\ncorso di procedura si è tradotta in una pura formalità con fini illusori per la\nproprietaria là dove la posa della ringhiera che preclude l’accesso da via O__________\ne da lì il parcheggio, era prevista nel piano d’esproprio originario e lo è\nrimasta anche in quello sostitutivo.\nPertanto, la situazione non è per nulla cambiata considerato che per quanto\nconcerne l’accesso ed i posteggi, ad opera ultimata, la particella è nello\nstesso stato di fatto in cui si sarebbe trovata se il ISEP 1 avesse attuato\nl’espropriazione come inizialmente previsto dalle tabelle pubblicate ossia\nimponendo una servitù lungo il fronte stradale.\nIn un’ottica pragmatica l’intervento ha quindi inciso sul fondo in maniera\nassimilabile ad un’espropriazione per il pregiudizio, che nondimeno la\nproprietaria ha subito e che non può essere ignorato per il solo fatto che il ISEP\n1 ha abbandonato l’idea di gravare il sedime con un onere.\n5.Per\nl'art. 7 Lespr. l'espropriante puó rinunciare all'espropriazione entro tre mesi\ndal giudizio definitivo sull'ammontare dell'indennità (cpv. 1). Se lo fa, deve\nperó rifondere agli interessati un'equa indennità per le spese giustificate\nsopportate nella procedura espropriativa (cpv. 2). È inoltre riservato il\nrisarcimento del danno derivante dal divieto di atti dispositivi conseguente al\nbando d'espropriazione giusta gli art. 33 e 34 Lespr (cpv. 5).\nLa normativa - che rispecchia quella del diritto federale e, meglio, l'art. 14\nLFespr (cfr. Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art.\n14 no. 6, 9; Scolari, Diritto Amministrativo, p. te Speciale, 1993, no.\n718 e riferimenti ivi citati; Messaggio 9 luglio 1969\ndel Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova\nlegge di espropriazione, pag. 1, e relativo Rapporto 19 febbraio 1971 della\nCommissione della Legislazione, pag. 1) - ha peraltro una portata\npropria, nel senso che costituisce la base legale speciale per un diritto al"}