Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà all’espropriato le seguenti indennità per il mapp. no. 522: - fr. 15.- il mq per l’espropriazione formale di mq 32 - fr. 50.- per l’occupazione temporanea di mq 290 2. Le indennità espropriative sono completate con gli interessi ai seguenti saggi usuali: - del 4% dal 19.9.2000 al 31.12.2000 - del 4.5% dal 1.1.2001 al 31.8.2002 - del 4% dal 1.9.2002 al 30.4.2003 - del 3.5% dal 1.5.2003 in poi. 3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili. 4.