7.Le indennità espropriative sono completate con gli interessi a decorrere dal 19.9.2000, data per la quale è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), ai seguenti saggi usuali fissati dal Tribunale federale: - del 4% dal 19.9.2000 al 31.12.2000 - del 4.5% dal 1.1.2001 al 31.8.2002 - del 4% dal 1.9.2002 al 30.4.2003 - del 3.5% dal 1°.5.2003 in poi. 8.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriato, non si è avvalso della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: