Tutto ciò considerato il mapp. no. 522 non è stato oggetto di espropriazione materiale. 5.A sostegno delle sua pretesa di indennizzo l’espropriato afferma che con lo spostamento del tracciato della strada rispetto a quella prevista nel PR anche il limite della zona edificabile sarebbe conseguentemente spostato verso monte, cosicché tutta la superficie esproprianda avrebbe assunto carattere edificabile. Tale argomento non è condivisibile perché non c’è nessun atto pianificatorio che, nonostante la modifica del tracciato, abbia formalmente decretato l’edificabilità del sedime. Tutto ciò considerato l’indennità va stimata sulla base dei criteri validi in tema di espropriazione formale.