In effetti, considerata la distanza minima di m 4 dal ciglio stradale (art. 17 punto 1 NAPR), di m 6 dal corso d’acqua (art. 17 punto 4 NAPR) e di m 3 dal confine (art. 60 NAPR), resta un’area del tutto inutilizzabile autonomamente a fini edilizi. In altre parole, il vincolo non ha modificato le reali possibilità di sfruttamento del fondo, poiché anche senza di esso la proprietà poteva essere edificata solo nella sua parte più ampia e sita verso valle. Superficie che, come già rilevato, è edificata ma che di principio nulla si oppone ad un suo eventuale ampliamento.