{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-10-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-131-1_2008-10-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=99807&nX40_KEY=4921859&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1528fb879192e133223770f66f5e3760"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.131-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 15.10.2008 10.2004.131-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 15.10.2008 10.2004.131-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 15.10.2008 10.2004.131-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni esclusi dalla zona edificabile)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:32:20", "Checksum": "b9a6c9b3e24fb679b9fb6d15a37f3d6b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 15.10.2008 10.2004.131-1\nRegesto:\nEspropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni esclusi dalla zona edificabile)\n\n\nIn via eccezionale una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di\nindennizzo solo se circostanze particolari, concrete ed oggettive, avrebbero\ngiustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Questa ipotesi potrebbe\nconcretizzarsi qualora il fondo fosse nel contempo edificabile o quantomeno\ndotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel\npiano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario avesse investito\nsomme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure\nqualora il fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato;\noppure ancora qualora l’azzonamento favorevole fosse legittimato da motivi\nriconducibili al principio della buona fede (Riva, op. cit., no.\n146-160; DTF 121 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a; TF\n18.4.2006 N. 1A.236/2005).\n4.2. Nella fattispecie occorre considerare la particolarità del caso concreto.\nCome già rilevato il PR del 1985 destina parzialmente il mapp. no. 522 alla\nrealizzazione della strada cantonale SC2, il cui tracciato attraversa per tutta\nla sua lunghezza il sedime tagliandolo a metà, ed attribuisce l’area restante a\nmonte di questa alla zona inedificabile.\nDi fatto la situazione è ben diversa dalle planimetrie; in effetti, in quel\npunto la strada cantonale esistente non segue il tracciato della SC2, ma quello\ndella vecchia strada cantonale, pure indicata nel PR, che forma una sorta di\ngomito verso la zona forestale.\nTale situazione è rimasta sostanzialmente\ninvariata anche con il progetto di sistemazione stradale messo in atto\ndall’ente espropriante, il quale non ha modificato in alcun modo il tracciato\nesistente (cfr. piano di espropriazione e\nverbale d’udienza del 25 febbraio 2003),\nma si è limitato ad intervenire sui bordi della strada, segnatamente procedendo\nall’allargamento puntuale della carreggiata e alla formazione lungo la stessa di\nun marciapiede.\nNe risulta che il PR del 1985 è stato modificato di fatto e che il vincolo del\ntracciato della strada SC2 può dirsi ormai superato; tutto ciò in modo\ndefinitivo.\nLa modifica ha peraltro avvantaggiato in\nmodo considerevole la situazione del fondo in quanto ha ridotto l’impatto della\nstrada sulla proprietà ed ha allontanato il tracciato stradale dall’edificio\nesistente.\nAltro elemento che occorre valutare è la conformazione della proprietà, poiché\ninfluisce già di per se stessa sulle possibilità di sfruttamento del fondo. Il\nmapp. no. 522 si compone, nella sua parte verso valle, di una superficie ampia già edificata attribuita alla\nzona edificabile R2 e, nella parte a monte, a ridosso della strada cantonale\nesistente, di un sedime prevalentemente prativo in forte pendenza ed attribuito\nalla zona inedificabile, come d’altronde tutto il territorio posto a\nmonte del (vecchio) tracciato stradale.\nLa superficie esproprianda misura 32 mq e colpisce la parte di sedime che è\nescluso dalla zona edificabile.\nIndipendentemente dal vincolo di inedificabilità istituito nel 1985, tale parte\ndi fondo non si presta comunque all’edificazione per le sue intrinseche caratteristiche,\nsegnatamente per la sua forma particolare e per la presenza del riale __________\nlungo tutto il suo lato est. In effetti, considerata la distanza minima di m 4\ndal ciglio stradale (art. 17 punto 1 NAPR), di m 6 dal corso d’acqua (art. 17\npunto 4 NAPR) e di m 3 dal confine (art. 60 NAPR), resta un’area del tutto\ninutilizzabile autonomamente a fini edilizi.\nIn altre parole, il vincolo non ha modificato le reali possibilità di\nsfruttamento del fondo, poiché anche senza di esso la proprietà poteva essere\nedificata solo nella sua parte più ampia e sita verso valle. Superficie che,\ncome già rilevato, è edificata ma che di principio nulla si oppone ad un suo\neventuale ampliamento.\nSotto questo profilo non si può quindi affermare che i diritti di proprietà\nsono stati gravemente pregiudicati per effetto del vincolo poiché nella sua\nparte rimanente edificabile, la particella resta sfruttabile a fini edilizi.\nOccorre rammentare infine che, per quanto\nriferite al mapp. no. 522, le scelte pianificatorie comunali non sono state\ncontestate, indizio questo, secondo la giurisprudenza, del fatto che il\nproprietario non avesse l’intenzione di destinare il fondo ad un miglior uso (RDAT\nII-1996 no. 46).\nTutto ciò considerato il mapp. no. 522\nnon è stato oggetto di espropriazione materiale.\n"}