{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-10-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-131-1_2008-10-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=99807&nX40_KEY=4921859&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1528fb879192e133223770f66f5e3760"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.131-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 15.10.2008 10.2004.131-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 15.10.2008 10.2004.131-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 15.10.2008 10.2004.131-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni esclusi dalla zona edificabile)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:32:20", "Checksum": "b9a6c9b3e24fb679b9fb6d15a37f3d6b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 15.10.2008 10.2004.131-1\nRegesto:\nEspropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni esclusi dalla zona edificabile)\n\n2.Il\nmapp. no. 522, ubicato in località __________, è cosi censito a RF:\nsub A) edificio mq 116\nNE) superficie non edificata\nrivestimento duro, humus, acque,\nbosco, senza vegetazione mq 1’682\ntotale mq 1’798\nSi tratta di un fondo di conformazione abbastanza regolare ubicato a valle\ndella strada cantonale __________. Nella parte a confine con la strada si\npresenta in declivio. Esso è libero da servitù e oneri fondiari.\nStando al vigente PR dei Comuni __________ approvato il 12.7.1985 – che\ncomprende oltre a __________, i Comuni di __________, __________, __________, __________,\n__________, __________ e __________ – la particella è assegnata in massima parte\nalla zona R2; per il resto il sedime è riservato per la strada SC2, mentre\nl’area restante a monte è inedificabile.\n3.3.1.\nL’espropriazione è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9\nLespr.) che, a compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è\nfinalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui\navrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né\narricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art.\n16 no. 4).\nL’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto\nespropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale\noggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe\nnell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.\ncit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,\n1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,\np. 734).\nStrumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,\nprevia incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,\npreferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a\nfondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per\nadeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e\nsoppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come\nanche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore\ndelle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.\ncit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II\n337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le eventuali\npossibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché siano\nconcrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14\nLespr.).\nL’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di\nun adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto\nparagonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano\nanalizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto\nragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT\n1985 no. 92, II-1998 no. 27).\nIn quest’ottica le punte estreme – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o\nal di sopra della media stipulati in un contratto isolato – ed i prezzi pertinenti a\nterreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini dell’estimo (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).\n3.2. La data determinante per la valutazione dell’indennità per espropriazione\nformale è quella dell’anticipata immissione in possesso o, in difetto, quella\ndi emissione del giudizio di stima (art. 19 Lespr.).\nQualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione materiale, e\nquindi avesse perso la componente edilizia per effetto di un provvedimento\npianificatorio, la data decisiva corrisponde invece all’entrata in vigore del\nvincolo che ne è alla base (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194;\nDTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).\nConsiderato che il mapp. no. 522 è stato parzialmente colpito da un vincolo di\ninedificabilità, in via preliminare occorre dunque accertare d’ufficio se tale\nprovvedimento abbia dato luogo ad espropriazione materiale (DTF 116 Ib\n35, 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68, I-1993 no. 53).\n4.4.1.\nL’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca\nconnotazione privativa, si avvera per effetto di un’ingerenza particolarmente\ngrave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un fondo tale da minare\nle prerogative insite nel diritto proprietà – specie quella di edificare –\noppure per effetto di un’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio\ndella parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad\nindennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che l’area\ncolpita da restrizione sia edificabile o quantomeno possa esserlo nell’immediato\nfuturo. In altre parole occorre che con l’instaurazione del vincolo il\nproprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso del fondo (Riva,\nop. cit., ad art. 5 no. 123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1 e rinvii; RDAT\n1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49).\nSecondo la giurisprudenza, il rifiuto di assegnare un terreno o parte di esso\nalla zona edificabile, pronunciato dall’autorità pianificatoria che per la\nprima volta allestisce un piano di utilizzazione conforme alle esigenze della\ncostituzione e della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), dà luogo\nad una cosiddetta non-attribuzione che di principio non è indennizzabile. Poco\nimporta, in questo caso, che il terreno fosse edificabile in base al diritto\nprevigente poiché il proprietario non ha il diritto di vedersi assegnato il\nfondo ad una zona edificabile o mantenuto un certo regime pianificatorio\nnemmeno se il fondo è urbanizzato (Riva, op. cit., no. 114, 141-145; DTF\n122 II 326 c. 4c, 123 II 481 c. 6b-c, 125 II c. 3b; TF 18.4.2006 N.\n1A.236/2005 c. 2)."}