{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-10-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-131-1_2008-10-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=99807&nX40_KEY=4921859&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1528fb879192e133223770f66f5e3760"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.131-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 15.10.2008 10.2004.131-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 15.10.2008 10.2004.131-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 15.10.2008 10.2004.131-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni esclusi dalla zona edificabile)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:32:20", "Checksum": "b9a6c9b3e24fb679b9fb6d15a37f3d6b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 15.10.2008 10.2004.131-1\nRegesto:\nEspropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni esclusi dalla zona edificabile)\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 583/00\n|\nLugano 15 ottobre 2008 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Bruno Buzzini ing. Argentino Jermini |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo nella procedura di espropriazione formale presentata in data 21 giugno 2000 da\n|\n|\nISEP 1 RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOES 1\n|\n|\n|\nnell'ambito delle opere per l'allargamento della strada cantonale__________, I tappa (tratto __________), in territorio di __________,\nrelativamente al mapp. no. 522 RFD di __________, |\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nLo ISEP 1 è promotore delle opere di sistemazione della strada cantonale __________,\nin territorio di __________, finanziate mediante un credito quadro approvato con\ndecreto legislativo del 28 febbraio 2000. Tra le opere previste si annovera in\nparticolare l’allargamento del I° tratto (tratto __________) della strada\nesistente, la formazione di un marciapiede della larghezza di 1,5 m fino all’incrocio con\npercorso pedonale per Idemini, nonché l’adeguamento del sottopasso FFS.\nL’intervento comporta l’invasione parziale di alcuni fondi confinanti motivo\nper cui lo ISEP 1 ha avviato il presente procedimento espropriativo pubblicando\ngli atti dal 10 luglio all’8 agosto 2000 previo invio di un avviso personale ai\nproprietari.\n1.2. Tra i terreni coinvolti nel procedimento figura, tra gli altri, anche il\nmapp. no. 522 di proprietà di COES 1. Stando alle tabelle pubblicate il fondo è\nespropriato per mq 32 e occupato temporaneamente per mq 290, superfici per le\nquali lo ISEP 1 ha offerto un’indennità di fr. 10.- il mq rispettivamente di fr.\n50.- a corpo.\nCon memoria 5.8.2000 l’espropriato ha notificato, per il sedime espropriato, un’indennità\ndi fr. 350.- il mq, in quanto a suo dire lo stesso è ubicato in zona\nedificabile.\nAll’udienza di conciliazione del 19.9.2000 l’ente espropriante ha ribadito che\nl’indennità offerta è determinata dal fatto che la superficie espropriata, in\nbase al PR in vigore, è inedificabile; l’espropriato, confermando la sua\npretesa, ha accordato l’anticipata immissione in possesso a far tempo dalla\ndata dell’udienza stessa.\nCon ordinanza 31.1. 2003 è stato costituito il nuovo collegio giudicante. Alla\nsuccessiva udienza del 25.2.2003 le parti hanno confermato le rispettive\nposizioni.\n"}