48), compreso quindi l’obbligo di corrisponder le ripetibili al Comune che si è avvalso della consulenza di un legale. Visto l’esito del contenzioso, le spese di giudizio sono a carico dell’istante, il quale dovrà altresì corrispondere al COEP 1 adeguate ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere al COEP 1 fr. 1’500 – per ripetibili. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 4.