Perciò, privo di un requisito imprescindibile per poter essere considerato come urbanizzato, anche sotto questo profilo il fondo non era edificabile (art. 20 LIA e art. 27 OPA). Non risulta peraltro che il proprietario abbia mai affrontato una qualsiasi spesa in vista dell’urbanizzazione e dell’edificazione del terreno che é sempre stato utilizzato solo per il deposito di materiali inerti e/o macchinari appartenenti all’impresa di costruzioni condotta dall’istante (cfr. documentazione fotografica). 4.3.