2 e 77 LALPT). Infatti la particella era si dotata di un accesso sufficiente dalla strada che porta alla ex Caserma, ma era posto all’esterno del perimetro delle canalizzazioni previsto dal PGC, atto che ha peraltro ottenuto l’accettazione tecnica ma non l’avallo formale da parte del Dipartimento (cfr. lettera 3.7.2008). Esclusione confermata con il PGS approvato il 28.4.1994 conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque (LIA dell’8.10.1971 e LALIA del 2.4.1975). Perciò, privo di un requisito imprescindibile per poter essere considerato come urbanizzato, anche sotto questo profilo il fondo non era edificabile (art. 20 LIA e art. 27 OPA).