comunque stato escluso dalla zona edificabile ed annesso al territorio libero circostante che, fatta eccezione per la ex caserma, si contraddistingueva come settore lasciato allo stato naturale e libero da costruzioni. Ciò poiché ne è a tutti gli effetti parte integrante insieme agli altri terreni limitrofi siti a sud della strada cantonale. 4.2. Alle suddette osservazioni si aggiunge un’importante carenza quo all’urbanizzazione che è presupposto dell’edificabilità di un fondo (art. 22 cpv. 2 e 19 LPT, art. 67 cpv. 2 e 77 LALPT).