decisione del Gran Consiglio 14.12.1992, pag. 3-4). Ciò che è puntualmente avvenuto con la variante del 1995 (cfr. ris. del Consiglio di Stato 9.5.1995 e sentenza 31.7.1996 del Tribunale della pianificazione del territorio) avallata in ultima istanza anche dal Tribunale della pianificazione del territorio (cfr. TPT 31.7.1996 c. 6 e 8). Seguendo questo ragionamento nel 1995 la proprietà ISES 1 non costituiva una necessità all’azzonamento a fini edilizi privati. A fronte del sovradimensionamento del PR e poiché, dichiaratamente, la creazione di una nuova zona artigianale-industriale non rappresentava un’esigenza imprescindibile per il Comune, in mancanza del vincolo AP-EP, il fondo sarebbe