{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-118_2008-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103092&nX40_KEY=4933437&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc335ea9ede67066ac30f0f95f7e099f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per mancata inclusione di un mappale nella zona artigianale-industriale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:52:18", "Checksum": "cf0011db052f50cebebbce892267fd4c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.118\nRegesto:\nEspropriazione materiale per mancata inclusione di un mappale nella zona artigianale-industriale\n\ninerti e/o macchinari appartenenti all’impresa di costruzioni condotta\ndall’istante (cfr. documentazione fotografica).\n4.3. La proprietà ISES 1 non é neppure inclusa in un comprensorio largamente\nedificato, concetto che la prassi interpreta rigorosamente assimilandovi\nsoltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra\ncostruzioni – le cosiddette Baulücken – a tal punto segnati dall’impronta edilizia dei\nfondi circostanti da non poter essere\nattribuiti ad altra destinazione (Riva, op. cit., no. 159; DTF 122 II c. 6a; TF\n18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 4).\nIn effetti, il comparto di __________ è nettamente separato dalle zone\nedificabili poste a nord-est della strada cantonale, ed ancora nel 1995 non\npossedeva le qualità intrinseche di un\nsettore insediato. Fatta eccezione per le infrastrutture militari (ora in\ndisuso), il territorio era prevalentemente verde e libero.\n4.4. In queste condizioni non poteva\ncertamente esser formulata una prognosi attendibile favorevole all’edificabilità\ndel fondo e, visto quanto sopra, manifestamente non sussistevano motivi\noggettivi stringenti che ne imponessero l’attribuzione ad una zona edificabile.\nDi conseguenza i presupposti dell’espropriazione materiale non sono adempiuti.\n5.L’istante\nnemmeno può avvalersi del principio della buona fede – alla cui tutela,\nperaltro, la giurisprudenza pone esigenze assai severe (Riva, op. cit.,\nno. 136; TF 18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 6). In effetti non risulta che il Comune abbia mai fornito assicurazioni circa l’eventuale\nedificabilità futura del fondo tali da legittimare concrete aspettative in\nquesto senso. Perciò il proprietario non poteva ragionevolmente contare sulla\npossibilità di edificare con certezza nell’immediato futuro.\n6.Né\na diversa conclusione si arriverebbe, infine, esaminando la fattispecie\nnell’ottica della teoria del sacrificio eccessivo riconducibile ad una\nviolazione del principio della parità di trattamento. Infatti, considerato che\nanche questa fonte di espropriazione materiale presuppone la verosimiglianza\ndell’edificabilità del fondo (DTF 116 Ib 379 c. 6c, 119 Ib 138 c. 6; TRAM\n5.10.2005 N. 50.2005.1 in re H. c. 2.4.6), e che in concreto quest’ultima è\nstata negata, non sono dati, nemmeno sotto questo profilo, gli estremi di\nun’espropriazione materiale.\n7.L’addebito\ndella tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del\nprincipio secondo cui, qualora l’espropriazione materiale sia contestata,\nl’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti i costi processuali,\ncom’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48),\ncompreso quindi l’obbligo di corrisponder le ripetibili al Comune che si è\navvalso della consulenza di un legale.\nVisto l’esito del contenzioso, le spese di giudizio sono a carico dell’istante,\nil quale dovrà altresì corrispondere al COEP 1 adeguate ripetibili.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere al COEP 1 fr. 1’500 – per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- - RA 2\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente la segretaria giurista\nMargherita De Morpurgo Annalisa Butti"}