{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-118_2008-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103092&nX40_KEY=4933437&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc335ea9ede67066ac30f0f95f7e099f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per mancata inclusione di un mappale nella zona artigianale-industriale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:52:18", "Checksum": "cf0011db052f50cebebbce892267fd4c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.118\nRegesto:\nEspropriazione materiale per mancata inclusione di un mappale nella zona artigianale-industriale\n\n3.Il\nmapp. no. 1028 é stato escluso dalla zona edificabile con l’approvazione del PR\ndel 1986, primo piano di utilizzo del quale si è dotato l’allora Comune di __________.\nL’atto pianificatorio che ha ne ha poi definitivamente sancito il destino è la\nvariante scaturita dalla procedura ricorsuale contro lo stesso PR ed approvata\nnel 1995. Pertanto la contestuale assegnazione della proprietà ISES 1 alla zona\nAP-EP si configura come non-attribuzione.\nResta da stabilire se sussistessero motivi oggettivi stringenti che ne\nimponessero invece l’attribuzione alla zona edificabile così da giustificare il\nriconoscimento di un’indennità in via eccezionale. Ciò tenendo presente che la\ngiurisprudenza è alquanto restrittiva e presuppone una prognosi altamente\nattendibile di edificabilità immediata e prossima del fondo (cfr. TF\n18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 2.3.4.).\n4.4.1.\nLe argomentazioni svolte dall’istante sull’asserita edificabilità del suo\nterreno non sono condivisibili poiché alla luce della situazione pianificatoria\ndel Comune di __________ non risulta che esso abbia mai goduto dello statuto di\nterreno edificabile.\nAnzitutto non è decisivo che in base al piano dipendente dal Decreto esecutivo\nsull’ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29\ngennaio 1980 (DEPT), l’intero comparto __________ fosse assegnato alla zona\nedificabile provvisoria. Infatti nell’ambito dell’accertamento di\nun’espropriazione materiale non si può tener conto dei provvedimenti che, per\nloro stessa natura, hanno carattere temporaneo (cfr. RDAT 1985 no. 96 c.\n3b) poiché da essi non può essere dedotto alcun diritto e tanto meno una\ngaranzia di edificabilità futura. In ogni caso si configurava come una\nsituazione provvisoria che non è mai stata confermata negli atti pianificatori\nsuccessivi.\nNon è neppure risolutiva la prima proposta approvata dal Consiglio Comunale di\nattribuire il comparto __________ alla zona artigianale-industriale, poiché\nquesta è stata respinta dall’autorità competente ad approvare il PR che\nd’ufficio ne ha disposto l’inserimento nella zona senza destinazione specifica\n(SDS). Invero non a caso dal momento che la proposta comunale non adempiva ad\nun bisogno concreto e non risultava congruente né con gli obiettivi regionali\nin materia di impianti sportivi né con la revisione in atto del PR di __________\nche intendeva assegnare il comparto contiguo alla zona per attrezzature\npubbliche AP 4 proprio in funzione della costruzione del centro sportivo (cfr.\nris. del Consiglio di Stato 25.11.1986 p. 21-22). Al di là di tale incongruenza,\nandavano poi considerati anche motivi di ordine generale, specie il fatto che\nil PR risultava chiaramente\nsovradimensionato con una contenibilità superiore alle prevedibili necessità di\nsviluppo dei 10/15 anni a venire e che il territorio comunale era già largamente\ninsediato (cfr. ris. del Consiglio di Stato 25.11.1986\np. 16).\nArgomenti, questi, condivisi nella sostanza dal Gran Consiglio che,\ncontrariamente a quanto pretende l’istante, non ha affatto “riconosciuto\nimplicitamente la natura edificabile” del suo terreno. Ben al contrario, esso ha confermato inequivocabilmente che non vi erano le\npremesse per inserire il comparto __________ in zona edificabile, limitandosi a\ncensurare il metodo adottato dal Consiglio di Stato per salvaguardare la\nprospettiva concreta di nuove opzioni pianificatorie. In particolare esso ha\nritenuto che, a fronte dell’avanzamento decisivo delle trattative intercomunali\nin vista dalla creazione del centro sportivo e della riserva definitiva a tal\nfine dei fondi contigui di __________, il comparto __________ non poteva che\nessere attribuito anch’esso alla zona per attrezzature pubbliche (cfr.\ndecisione del Gran Consiglio 14.12.1992, pag. 3-4).\nCiò che è puntualmente avvenuto con la variante del 1995 (cfr. ris. del\nConsiglio di Stato 9.5.1995 e sentenza 31.7.1996 del Tribunale della pianificazione\ndel territorio) avallata in ultima istanza anche dal Tribunale della\npianificazione del territorio (cfr. TPT 31.7.1996 c. 6 e 8).\nSeguendo questo ragionamento nel 1995 la proprietà ISES 1 non costituiva una\nnecessità all’azzonamento a fini edilizi privati. A fronte del\nsovradimensionamento del PR e poiché, dichiaratamente, la creazione di una\nnuova zona artigianale-industriale non rappresentava un’esigenza\nimprescindibile per il Comune, in mancanza del vincolo AP-EP, il fondo sarebbe\ncomunque stato escluso dalla zona edificabile ed annesso al territorio libero\ncircostante che, fatta eccezione per la ex caserma, si contraddistingueva come\nsettore lasciato allo stato naturale e libero da costruzioni. Ciò poiché ne è a\ntutti gli effetti parte integrante insieme agli altri terreni limitrofi siti a\nsud della strada cantonale.\n4.2. Alle suddette osservazioni si\naggiunge un’importante carenza quo all’urbanizzazione che è presupposto\ndell’edificabilità di un fondo (art. 22 cpv. 2 e 19 LPT, art. 67 cpv. 2 e 77 LALPT).\nInfatti la particella era si dotata di un accesso sufficiente dalla strada che porta alla ex Caserma, ma era posto all’esterno\ndel perimetro delle canalizzazioni previsto dal PGC, atto che ha peraltro\nottenuto l’accettazione tecnica ma non l’avallo formale da parte del\nDipartimento (cfr. lettera 3.7.2008). Esclusione confermata con il PGS approvato\nil 28.4.1994 conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque (LIA\ndell’8.10.1971 e LALIA del 2.4.1975). Perciò, privo di un requisito imprescindibile\nper poter essere considerato come urbanizzato, anche sotto questo profilo il\nfondo non era edificabile (art. 20 LIA e art. 27 OPA).\nNon risulta peraltro che il proprietario\nabbia mai affrontato una qualsiasi spesa in vista dell’urbanizzazione e dell’edificazione\ndel terreno che é sempre stato utilizzato solo per il deposito di materiali\n"}