{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-118_2008-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103092&nX40_KEY=4933437&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc335ea9ede67066ac30f0f95f7e099f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per mancata inclusione di un mappale nella zona artigianale-industriale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:52:18", "Checksum": "cf0011db052f50cebebbce892267fd4c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.118\nRegesto:\nEspropriazione materiale per mancata inclusione di un mappale nella zona artigianale-industriale\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 22/96\n|\nLugano 9 luglio 2008 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Argentino Jermini ing. Giancarlo Rosselli |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 4 novembre 1996 da\n|\n|\nISES 1 RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 RA 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 1028 RFP __________,\n|\nrichiamato l’inc. 10.2004.63-2 inerente la procedura di espropriazione formale del mapp. no. 1028 avviata dal Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei Comuni __________ __________,\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nISES 1 è proprietario del mapp. no. 1028 di __________ sito in località __________. Il fondo situato lungo la\nstrada che porta alla ex caserma militare di __________, in un comprensorio a\ncavallo del confine giurisdizionale con __________, costituisce un appezzamento\nincolto di complessivi mq 3949 occupato in parte da vegetazione spontanea ed in\nparte da materiale inerte di scavo (cfr. documentazione fotografica).\n1.2. Il 27.2.1984 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato il primo PR locale che tra l’altro proponeva\nl’assegnazione del comparto __________ alla zona artigianale-industriale. Nella\nsuccessiva fase di approvazione del piano, conclusasi con la risoluzione del\n25.11.1986 del Consiglio di Stato, quest’ultimo ne ha invece stabilito\nd’ufficio l’attribuzione alla zona senza destinazione specifica (SDS) per non\ncompromettere gli interessi e la politica regionali propensi a destinare quel\nsettore alla realizzazione di impianti sportivi.\nEvadendo i ricorsi – tra cui quello di ISES 1 – contro tale risoluzione, il\nGran Consiglio con decisione 14.12.1992 ha disposto lo stralcio della zona SDS\ned invitato il Comune ad elaborare una variante di PR che includesse il comparto __________\nnella zona attrezzature pubbliche (AP) per i bisogni del futuro Centro sportivo\nregionale della __________. Ciò poiché, nel\nfrattempo, 14 comuni della regione avevano costituito il “Consorzio per i\ncentri di attrezzature sportive e ricreativo balneari dei Comuni __________”\n(di seguito Consorzio), appunto con lo scopo di realizzare una tale\ninfrastruttura tra __________ e __________ nelle località __________ e __________.\nLa conseguente variante di PR ha inserito l’intero comparto __________ nella\nzona attrezzatura ed edifici di interesse pubblico (AP-EP). Essa è stata\napprovata il 9.5.1995 dal Consiglio di Stato, che ha respinto contestualmente\nle obiezioni mosse dai proprietari alla nuova disposizione pianificatoria. Il\nricorso successivamente interposto da ISES 1 dinanzi al Tribunale della\npianificazione del territorio è stato integralmente respinto con sentenza del\n31.7.1996.\n1.3. Con istanza 4.11.1996 ISES 1 ha convenuto in causa il Comune di __________\nchiedendone la condanna al pagamento di un’indennità per espropriazione\nmateriale di fr. 480.- al mq per il fondo, oltre interessi al 5 % dal 9.5.1995.\nA suo avviso infatti il vincolo imposto dalla variante di PR del 1995 ha privato la sua proprietà\ndello statuto di terreno edificabile, ritenuto che senza il vincolo sarebbe\nstato assegnato alla zona artigianale-industriale.\nLa pretesa è contestata dal Comune che con risposta 30.4.1997, oltre a chiamare\nin causa il Consorzio, nel merito ha respinto la tesi dell’istante sostenendo\nche il fondo non é mai stato inserito in una zona edificabile conforme ai\ndettami della legge sulla pianificazione del territorio (LPT); da ciò la\nrichiesta di reiezione dell’istanza.\nCon sentenza 25.6.1997 il Tribunale di espropriazione sottocenerina ha respinto\nla chiamata in causa del Consorzio.\nAll’udienza del 16.6.1999 la procedura è stata sospesa in attesa che il\nConsorzio procedesse all’approvazione del progetto per la realizzazione del\ncentro sportivo e ottenesse il diritto di espropriare formalmente i terreni\ninteressati.\nIl Consorzio ha adempiuto tali formalità e nel 2001 ha avviato la procedura di\nespropriazione formale, qui richiamata, intesa all’acquisizione dei sedimi\nnecessari per la realizzazione del centro; essa coinvolge anche il terreno del\nqui istante ed è evasa mediante giudizio separato odierno (cfr. inc.\n10.2004.63-2).\nRiattivata la presente procedura di espropriazione materiale e costituito il\nnuovo collegio giudicante con ordinanza 6.6.2008, le parti hanno entrambe\nrinunciato a ripetere il dibattimento, riconfermandosi nelle rispettive argomentazioni\ngià formulate negli allegati di causa.\n2.2.1.\nL’espropriazione materiale, che è corollario della garanzia costituzionale\ndella proprietà, si avvera e conferisce il diritto ad una piena indennità\nquando l’ente pubblico, attraverso un atto pianificatorio definitivo, decreta\nun divieto o una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del\nprevedibile uso futuro di un bene – generalmente riferiti al diritto di\ncostruire – privando il soggetto colpito di una delle prerogative essenziali\ninsite nel diritto di proprietà.\nAnche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale\nquando coinvolge una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisce uno solo in\nmaniera tale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a\nsopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed\nincompatibile con il principio della parità di trattamento.\nIn entrambi i casi l’edificabilità del fondo immediata o quantomeno prevedibile\nin un prossimo futuro è condizione imprescindibile: occorre cioè che con\nl’instaurazione del vincolo il proprietario veda svanire una concreta"}