Di conseguenza i presupposti dell’espropriazione materiale non sono adempiuti. 5.L’istante nemmeno può avvalersi del principio della buona fede – alla cui tutela, peraltro, la giurisprudenza pone esigenze assai severe (Riva, op. cit., no. 136; TF 18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 6). In effetti non risulta che il Comune abbia mai fornito assicurazioni circa l’eventuale edificabilità futura dei fondi tali da legittimare concrete aspettative in questo senso. Perciò il proprietario non poteva ragionevolmente contare sulla possibilità di edificare con certezza nell’immediato futuro.