Esclusione confermata con il PGS approvato il 28.4.1994 conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque (LIA dell’8.10.1971 e LALIA del 2.4.1975). Perciò, privi di un requisito imprescindibile per poter essere considerati come urbanizzati, anche sotto questo profilo i fondi non erano edificabili (art. 20 LIA e art. 27 OPA). Non risulta peraltro che il proprietario abbia mai affrontato una qualsiasi spesa in vista dell’urbanizzazione e dell’edificazione dei terreni che sono sempre stati utilizzati solo per il deposito di materiali inerti e/o macchinari appartenenti all’impresa di trasporti condotta dall’istante (cfr. documentazione fotografica). 4.3.