4.2. Alle suddette osservazioni si aggiunge un’importante carenza quo all’urbanizzazione che è presupposto dell’edificabilità di un fondo (art. 22 cpv. 2 e 19 LPT, art. 67 cpv. 2 e 77 LALPT). Infatti le particelle erano si dotate di un accesso sufficiente dalla strada cantonale __________ e da quella che porta alla ex Caserma, ma erano poste all’esterno del perimetro delle canalizzazioni previsto dal PGC, atto che ha peraltro ottenuto l’accettazione tecnica ma non l’avallo formale da parte del Dipartimento (cfr. lettera 3.7.2008). Esclusione confermata con il PGS approvato il 28.4.1994 conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque (LIA dell’8.10.1971 e LALIA del 2.4.1975).