ris. del Consiglio di Stato 25.11.1986 p. 21-22). Al di là di tale incongruenza, andavano poi considerati anche motivi di ordine generale, specie il fatto che il PR risultava chiaramente sovradimensionato con una contenibilità superiore alle prevedibili necessità di sviluppo dei 10/15 anni a venire e che il territorio comunale era già largamente insediato (cfr. ris. del Consiglio di Stato 25.11.1986 p. 16). Argomenti, questi, condivisi nella sostanza dal Gran Consiglio che, contrariamente a quanto pretende l’istante, non ha affatto “riconosciuto implicitamente la natura edificabile” dei suoi terreni.