Essa è stata approvata il 9.5.1995 dal Consiglio di Stato, che ha respinto contestualmente le obiezioni mosse dai proprietari alla nuova disposizione pianificatoria. Il ricorso successivamente interposto da ISES 1 dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio è stato integralmente respinto con sentenza del 31.7.1996. 1.3. Con istanza 4.11.1996 ISES 1 ha convenuto in causa il Comune di __________ chiedendone la condanna al pagamento di un’indennità per espropriazione materiale di fr. 480.- al mq per tutti i fondi, oltre interessi al 5 % dal 9.5.1995.