{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-117_2008-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103090&nX40_KEY=4933437&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a4de6c88a47574db6136f501467ee9d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per mancata inclusione di fondi nella zona artigianale-industriale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:52:18", "Checksum": "ae936513457822a288418b0a0d118629", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.117\nRegesto:\nEspropriazione materiale per mancata inclusione di fondi nella zona artigianale-industriale\n\n3.I\nmapp. no. 1024, 1025, 1031, 1032, 1033 e 1035 sono stati esclusi dalla zona\nedificabile con l’approvazione del PR del 1986, primo piano di utilizzo del\nquale si è dotato l’allora Comune di __________. L’atto pianificatorio che ha ne\nha poi definitivamente sancito il destino è la variante scaturita dalla\nprocedura ricorsuale contro lo stesso PR ed approvata nel 1995. Pertanto la\ncontestuale assegnazione delle proprietà ISES 1 alla zona AP-EP si configura\ncome non-attribuzione.\nResta da stabilire se sussistessero motivi oggettivi stringenti che ne imponessero\ninvece l’attribuzione alla zona edificabile così da giustificare il\nriconoscimento di un’indennità in via eccezionale. Ciò tenendo presente che la\ngiurisprudenza è alquanto restrittiva e presuppone una prognosi altamente\nattendibile di edificabilità immediata e prossima del fondo (cfr. TF\n18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 2.3.4.).\n4.4.1.\nLe argomentazioni svolte dall’istante sull’asserita edificabilità dei suoi\nterreni non sono condivisibili poiché alla luce della situazione pianificatoria\ndel Comune di __________ non risulta che essi abbiano mai goduto dello statuto\ndi terreni edificabili.\nAnzitutto non è decisivo che in base al piano dipendente dal Decreto esecutivo\nsull’ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29\ngennaio 1980 (DEPT), l’intero comparto __________ fosse assegnato alla zona\nedificabile provvisoria. Infatti nell’ambito dell’accertamento di\nun’espropriazione materiale non si può tener conto dei provvedimenti che, per loro\nstessa natura, hanno carattere temporaneo (cfr. RDAT 1985 no. 96 c. 3b) poiché\nda essi non può essere dedotto alcun diritto e tanto meno una garanzia di edificabilità\nfutura. In ogni caso si configurava come una situazione provvisoria che non è\nmai stata confermata negli atti pianificatori successivi.\nNon è neppure risolutiva la prima proposta approvata dal Consiglio Comunale di\nattribuire il comparto __________ alla zona artigianale-industriale, poiché\nquesta è stata respinta dall’autorità competente ad approvare il PR che\nd’ufficio ne ha disposto l’inserimento nella zona senza destinazione specifica\n(SDS). Invero non a caso dal momento che la proposta comunale non adempiva ad\nun bisogno concreto e non risultava congruente né con gli obiettivi regionali in\nmateria di impianti sportivi né con la revisione in atto del PR di __________\nche intendeva assegnare il comparto contiguo alla zona per attrezzature pubbliche\nAP 4 proprio in funzione della costruzione del centro sportivo (cfr. ris. del Consiglio di Stato 25.11.1986 p. 21-22). Al di là di tale incongruenza, andavano poi considerati\nanche motivi di ordine generale, specie il fatto che il PR risultava chiaramente sovradimensionato con una\ncontenibilità superiore alle prevedibili necessità di sviluppo dei 10/15 anni a\nvenire e che il territorio comunale era già largamente insediato (cfr. ris. del\nConsiglio di Stato 25.11.1986 p. 16).\nArgomenti, questi, condivisi nella sostanza dal Gran Consiglio che,\ncontrariamente a quanto pretende l’istante, non ha affatto “riconosciuto\nimplicitamente la natura edificabile” dei suoi terreni. Ben al contrario, esso ha confermato inequivocabilmente che non vi erano le\npremesse per inserire il comparto __________ in zona edificabile, limitandosi a\ncensurare il metodo adottato dal Consiglio di Stato per salvaguardare la\nprospettiva concreta di nuove opzioni pianificatorie. In particolare esso ha\nritenuto che, a fronte dell’avanzamento decisivo delle trattative intercomunali\nin vista dalla creazione del centro sportivo e della riserva definitiva a tal\nfine dei fondi contigui di __________, il comparto __________ non poteva che\nessere attribuito anch’esso alla zona per attrezzature pubbliche (cfr.\ndecisione del Gran Consiglio 14.12.1992, pag. 3-4).\nCiò che è puntualmente avvenuto con la variante del 1995 (cfr. ris. del\nConsiglio di Stato 9.5.1995 e sentenza 31.7.1996 del Tribunale della\npianificazione del territorio) avallata in ultima istanza anche dal Tribunale\ndella pianificazione del territorio (cfr. TPT 31.7.1996 c. 6 e 8).\nSeguendo questo ragionamento nel 1995 le proprietà ISES 1 non costituivano una\nnecessità nell’azzonamento a fini edilizi privati. A fronte del sovradimensionamento\ndel PR e poiché, dichiaratamente, la creazione di una nuova zona artigianale-industriale\nnon rappresentava un’esigenza imprescindibile per il Comune, in mancanza del\nvincolo AP-EP, i fondi sarebbero comunque stati esclusi dalla zona edificabile\ned annessi al territorio libero circostante che, fatta eccezione per la ex\ncaserma, si contraddistingueva come settore lasciato allo stato naturale e\nlibero da costruzioni. Ciò poiché ne sono a tutti gli effetti parte integrante\ninsieme agli altri terreni limitrofi siti a sud della strada cantonale.\n4.2. Alle suddette osservazioni si\naggiunge un’importante carenza quo all’urbanizzazione che è presupposto\ndell’edificabilità di un fondo (art. 22 cpv. 2 e 19 LPT, art. 67 cpv. 2 e 77 LALPT).\nInfatti le particelle erano si dotate di un accesso sufficiente dalla strada cantonale\n__________ e da quella che porta alla ex\nCaserma, ma erano poste all’esterno del perimetro delle canalizzazioni previsto\ndal PGC, atto che ha peraltro ottenuto l’accettazione tecnica ma non l’avallo\nformale da parte del Dipartimento (cfr. lettera 3.7.2008). Esclusione confermata\ncon il PGS approvato il 28.4.1994 conformemente alla legislazione sulla\nprotezione delle acque (LIA dell’8.10.1971 e LALIA del 2.4.1975). Perciò, privi\ndi un requisito imprescindibile per poter essere considerati come urbanizzati,\nanche sotto questo profilo i fondi non erano edificabili (art. 20 LIA e art. 27\nOPA).\nNon risulta peraltro che il proprietario\nabbia mai affrontato una qualsiasi spesa in vista dell’urbanizzazione e"}