{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-117_2008-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103090&nX40_KEY=4933437&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a4de6c88a47574db6136f501467ee9d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per mancata inclusione di fondi nella zona artigianale-industriale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:52:18", "Checksum": "ae936513457822a288418b0a0d118629", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 09.07.2008 10.2004.117\nRegesto:\nEspropriazione materiale per mancata inclusione di fondi nella zona artigianale-industriale\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 21/96\n|\nLugano 9 luglio 2008 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Argentino Jermini ing. Giancarlo Rosselli |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale promossa in data 4 novembre 1996 da\n|\n|\nISES 1 RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 RA 2l’avv. __________, Lugano\n|\n|\n|\nrelativamente ai mapp. no. 1024, 1025, 1031, 1032, 1033 e 1035 RFP __________,\n|\nrichiamato l’inc. 10.2004.63-1 inerente la procedura di espropriazione formale dei mapp. no. 1024, 1025, 1031, 1032, 1033 e 1035 avviata dal Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei Comuni __________,\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nISES 1 è proprietario dei mapp. no. 1024, 1025, 1031, 1032, 1033 e 1035 di __________\nsiti in località __________. I fondi, che\nsono racchiusi nel triangolo formato all’incrocio tra la strada cantonale __________\ne la strada che porta alla ex caserma militare di __________, in un\ncomprensorio a cavallo del confine giurisdizionale con __________, costituisco un\nappezzamento incolto di complessivi mq 1196 occupato in parte da vegetazione\nspontanea ed in parte da materiale inerte di scavo (cfr. documentazione\nfotografica).\n1.2. Il 27.2.1984 il Consiglio Comunale __________ ha adottato il primo PR locale che tra l’altro proponeva\nl’assegnazione del comparto __________ alla zona artigianale-industriale. Nella\nsuccessiva fase di approvazione del piano, conclusasi con la risoluzione del\n25.11.1986 del Consiglio di Stato, quest’ultimo ne ha invece stabilito\nd’ufficio l’attribuzione alla zona senza destinazione specifica (SDS) per non\ncompromettere gli interessi e la politica regionali propensi a destinare quel\nsettore alla realizzazione di impianti sportivi.\nEvadendo i ricorsi – tra cui quello di ISES 1 – contro tale risoluzione, il Gran\nConsiglio con decisione 14.12.1992 ha disposto lo stralcio della zona SDS ed\ninvitato il Comune ad elaborare un variante di PR che includesse il comparto __________\nnella zona attrezzature pubbliche (AP) per i bisogni del futuro Centro sportivo\nregionale della __________. Ciò poiché, nel\nfrattempo, 14 comuni della regione avevano costituito il “Consorzio per i\ncentri di attrezzature sportive e ricreativo balneari dei Comuni __________”\n(di seguito Consorzio), appunto con lo scopo di realizzare una tale\ninfrastruttura tra __________ e __________ nelle località __________ e __________.\nLa conseguente variante di PR ha inserito l’intero comparto __________ nella\nzona attrezzatura ed edifici di interesse pubblico (AP-EP). Essa è stata approvata\nil 9.5.1995 dal Consiglio di Stato, che ha respinto contestualmente le obiezioni\nmosse dai proprietari alla nuova disposizione pianificatoria. Il ricorso\nsuccessivamente interposto da ISES 1 dinanzi al Tribunale della pianificazione\ndel territorio è stato integralmente respinto con sentenza del 31.7.1996.\n1.3. Con istanza 4.11.1996 ISES 1 ha convenuto in causa il Comune di __________\nchiedendone la condanna al pagamento di un’indennità per espropriazione\nmateriale di fr. 480.- al mq per tutti i fondi, oltre interessi al 5 % dal\n9.5.1995. A suo avviso infatti il vincolo imposto dalla variante di PR del 1995 ha privato le sue proprietà\ndello statuto di terreni edificabili, ritenuto che senza il vincolo sarebbero\nstati assegnati alla zona artigianale-industriale.\nLa pretesa è contestata dal Comune che con risposta 30.4.1997, oltre a chiamare\nin causa il Consorzio, nel merito ha respinto la tesi dell’istante sostenendo\nche i fondi non sono mai stati inseriti in una zona edificabile conforme ai\ndettami della legge sulla pianificazione del territorio (LPT); da ciò la\nrichiesta di reiezione dell’istanza.\nCon sentenza 25.6.1997 il Tribunale di espropriazione sottocenerina ha respinto\nla chiamata in causa del Consorzio.\nAll’udienza del 16.6.1999 la procedura è stata sospesa in attesa che il\nConsorzio procedesse all’approvazione del progetto per la realizzazione del centro\nsportivo e ottenesse il diritto di espropriare formalmente i terreni interessati.\nIl Consorzio ha adempiuto tali formalità e nel 2001 ha avviato la procedura di espropriazione\nformale, qui richiamata, intesa all’acquisizione dei sedimi necessari per la realizzazione\ndel centro; essa coinvolge anche i terreni del qui istante ed è evasa mediante\ngiudizio separato odierno (cfr. inc. 10.2004.63-1).\nRiattivata la presente procedura di espropriazione materiale e costituito il\nnuovo collegio giudicante con ordinanza 6.6.2008, le parti hanno entrambe\nrinunciato a ripetere il dibattimento, riconfermandosi nelle rispettive\nargomentazioni già formulate negli allegati di causa.\n2.2.1.\nL’espropriazione materiale, che è corollario della garanzia costituzionale\ndella proprietà, si avvera e conferisce il diritto ad una piena indennità\nquando l’ente pubblico, attraverso un atto pianificatorio definitivo, decreta\nun divieto o una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del\nprevedibile uso futuro di un bene – generalmente riferiti al diritto di\ncostruire – privando il soggetto colpito di una delle prerogative essenziali\ninsite nel diritto di proprietà.\nAnche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale\nquando coinvolge una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisce uno solo in\nmaniera tale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a\nsopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed\nincompatibile con il principio della parità di trattamento.\nIn entrambi i casi l’edificabilità del fondo immediata o quantomeno prevedibile"}