Esso ha peraltro respinto la pretesa di indennizzo per deprezzamento giudicandone inadempiuti i requisiti. Il Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi il 24.5.2002 su ricorso dalla proprietaria, ha ritenuto che l’indennità riconosciuta in prima istanza non fosse accreditata da sufficienti dati di raffronto. Di conseguenza, su questo punto, ha annullato il dispositivo e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti e per un nuovo giudizio. Di contro le pretese volte ad ottenere un risarcimento per svalutazione della frazione residua sono state definitivamente respinte.