Nella fattispecie le parti non si sono fatte rappresentare da un avvocato e quindi per prassi costante non si assegnano ripetibili. 35. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. in applicazione della Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 dichiara e pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Il Comune di Bellizona verserà solidalmente a ISCE 1, CHF 113’040.00, oltre interessi al 3.5% dal 1° novembre 2004 per espropriazione materiale del mappale n. 3330 RFD di __________. 2. La tassa di giustizia e le spese di CHF 1'500 sono a carico del Comune di __________. 3.