La giurisprudenza ticinese segue detti principi (TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A. / Comune di F., consid. 4.1). 32. Nella fattispecie gli interessi sono quindi da riconoscersi dal 1° novembre 2004, come richiesto dall'istante, al tasso del 3.5%. 33. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ossia a dipendenza dell’esito del processo e del grado di soccombenza delle parti conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm. 34. Nella fattispecie le parti non si sono fatte rappresentare da un avvocato e quindi per prassi costante non si assegnano ripetibili.