DTF 122 II 326 c. 4). D’altronde, poiché il Comune è tenuto ad ispirarsi al concetto di razionale ed ordinata utilizzazione del suolo senza trascurare la sua disponibilità finanziaria, è fatale che la pianificazione del suolo comunale attraverso una suddivisione in zone comporti anche conseguenze discriminanti per talune proprietà, specialmente quando uno specifico azzonamento è finalizzato ad avvantaggiare la collettività ed è quindi legittimato da un interesse pubblico prevalente rispetto al diritto del privato di costruire che non è né reale né soggettivo bensì soggetto a concessione da parte dell’ente pubblico (cfr. Catenazzi, Ancora sull’espropriazione materiale, in RDAT 1980 p. 304).