{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-01-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-110_2008-01-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97215&nX40_KEY=4921875&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f9ecf0e028d2a7462877d33732e5a6f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per attribuzione di un fondo alla zona AEP EP destinazione posteggi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:23:26", "Checksum": "bbdaf07bdb35b7350e2bfd62b33f0915", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110\nRegesto:\nEspropriazione materiale per attribuzione di un fondo alla zona AEP EP destinazione posteggi\n\n\n28. Gli interessi sull’indennità per espropriazione materiale decorrono, di regola, dal momento in cui l’avente diritto ha manifestato in modo inequivocabile la propria intenzione di farsi risarcire (DTF 114 Ib 283 c. 2a e invii).\n29. A tale richiesta non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l’ente pubblico, conformemente al principio della buona fede, debba rendersi conto che il proprietario intende chiedere l’indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512).\n30. Una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 122 Ib 512).\n31. La giurisprudenza ticinese segue detti principi (TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A. / Comune di F., consid. 4.1).\n32. Nella fattispecie gli interessi sono quindi da riconoscersi dal 1° novembre 2004, come richiesto dall'istante, al tasso del 3.5%.\n33. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ossia a dipendenza dell’esito del processo e del grado di soccombenza delle parti conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm.\n34. Nella fattispecie le parti non si sono fatte rappresentare da un avvocato e quindi per prassi costante non si assegnano ripetibili.\n35. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.\nin applicazione della Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Il Comune di Bellizona verserà solidalmente a ISCE 1, CHF 113’040.00, oltre interessi al 3.5% dal 1° novembre 2004 per espropriazione materiale del mappale n. 3330 RFD di __________.\n2. La tassa di giustizia e le spese di CHF 1'500 sono a carico del Comune di __________.\n3. Contro la presente decisione é data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nil Presidente supplente Il segretario giudiziario\nFulvio Pezzati Enzo Barenco"}