{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-01-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-110_2008-01-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97215&nX40_KEY=4921875&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f9ecf0e028d2a7462877d33732e5a6f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per attribuzione di un fondo alla zona AEP EP destinazione posteggi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:23:26", "Checksum": "bbdaf07bdb35b7350e2bfd62b33f0915", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110\nRegesto:\nEspropriazione materiale per attribuzione di un fondo alla zona AEP EP destinazione posteggi\n\n\n10. Gi istanti non hanno nemmeno provato a dimostrare di aver investito ingenti somme, se non il pagamento di contributi di miglioria per CHF 9'540.00 e di contributi di canalizzazione per CHF 1696.00 (doc. F). Tali contributi non possono però essere considerati spese rilevanti (cfr. STCA 50.200.2).\n11. Il fondo è però inserito nel PGC, approvato dalla SPA il 12 novembre 1975, e é dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria (canalizzazioni e accesso).\n12. E’ del tutto evidente che se non fosse stata prevista la creazione di un posteggio il fondo sarebbe stato inserito in zona edificabile come quelli circostanti.\n13. Ne consegue che siamo in presenza di un caso di espropriazione materiale e che pertanto all’istante deve essere accordata un’indennità.\n14. Si può dunque procedere alla valutazione del valore del fondo al 16 ottobre 2001, stabilendo avantutto quale sarebbe stata la sua situazione pianificatoria se non fosse stato adottato e approvato il vincolo in oggetto (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C./ R.M., consid. 4.1). Di conseguenza si potrà stabilire l'estimo ex tunc (5 marzo 2002), e lo si confronterà con il valore del fondo gravato dal vincolo di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid. 6c/bb). In altre parole, l'indennizzo è da calcolarsi deducendo dal valore edilizio pieno del terreno alla data dell'estimo il suo valore residuo, corrispondente di norma a quello di un buon fondo agricolo (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C. / R.M., consid. 4). L'eventuale differenza rappresenterà, se sussiste, l'indennizzo dovuto per esproprio materiale.\n15. Dagli atti si deduce che tutti i fondi circostanti alla 3330 RFD di __________ sono inseriti in zona residenziale semi-estensiva D, per la quale l’art. 46 NAPR prevede:\n1. Prescrizioni generali\n1. E’ ammessa esclusivamente l’edificazione di costruzioni\nresidenziali.\nIl Municipio potrà autorizzare eccezionalmente, se d’interesse\npubblico, la creazione di esercizi pubblici di quartiere e servizi\ndi carattere commerciale, amministrativo o di piccolo\nartigianato non molesto.\n2. grado di sensibilità 2\n2. Prescrizioni edificatorie\nI limiti edificatori soni i seguenti:\n- linee d’edificazione specificate dal piano\n- i.s 0.6\n- Area minima verde 45%\n- H max 10.50 ml\n- D dal confine e tra edifici: vedi art. 6\n- bonus per PQ: I.s. = 0.15, superficie minima mq 3’500\n16. –Sul fondo sarebbe quindi stato possibile edificare un’abitazione, anche se occorre considerare la presenza di una linea elettrica da 50 kw, menzione a RF.\n17. Nella Zona di PR D sulla sponda destra del __________ tra il 1999 e il 2001 è stato possibile reperire le seguenti transazioni:\n|\nmapp. |\nSup. |\nLocalità |\nZona PR |\nal mq. |\nData |\nOsservazioni |\n|\n3216 |\n335 |\n|\nD |\n274.63 |\n23.12.1998 |\n|\n|\n6247 |\n300 |\n|\nD |\n350.00 |\n14.12.1998 |\nfondo descritto a RF quale prato |\n|\n3462 |\n534 |\n|\nD |\n305.00 |\n26.03.1998 |\nfondo descritto a RF quale prato vignato |\n|\n3324 |\n706 |\n|\nD |\n184.14 |\n01.02.1999 |\nfondo descritto a RF quale campo |\n|\n3040 |\n104 |\n|\nD |\n150.00 |\n08.04.1999 |\nfondo descritto a RF quale prato |\n|\n6253 |\n49 |\n|\nD |\n200.00 |\n31.07.2000 |\nfondo descritto a RF quale prato |\n18. Il valore medio di queste transazioni è di ca CHF 243.00/mq.\n19. Dal 2000 al 2003 non sono state riscontrare delle transazioni nella zona.\n20. Successivamente dal 2004 al 2006 vi sono invece stati i seguenti casi:\n|\nmapp. |\nSup |\nLocalità |\nZona PR |\nal mq. |\ndata |\nOsservazioni |\n|\n3336 |\n660 |\n|\nD |\n318.18 |\n18.10.2004 |\nfondo descritto a RF quale superficie non edificata (humus) |\n|\n3500(RFD) + 8191(RFP) |\n205 |\n|\nD |\n121.95 |\n15.10.2004 |\nfondo n. 3500 descritto a RF qual superficie non edif. per mq. 205 (humus+senza vegetazione+edificio sotterraneo mq. 10); fondo n. 8191 descritto a RF quale sup. humosa per 2 mq.; nel prezzo è inclusa la comproprietà coattiva di 1/3 su mappale 8189 |\n|\n3461 |\n458 |\n|\nD |\n316.59 |\n21.06.2005 |\nfondo descritto a RF quale superficie non edificata (humus) |\n|\n4255 |\n136 |\n|\nD |\n300.00 |\n05.05.2006 |\nfondo descritto a RF quale superficie non edificata - humus |\n21. In questo periodo successivo di tre anni al dies aestimandi il valore delle transazioni con un'unica eccezione ha sempre superato i CHF 300.00/mq.\n22. A titolo di paragone per il periodo 1998-2001 sulla sponda sinistra (__________) del fiume __________ risulta invece quanto segue:\n|\nmapp.. |\nSup. |\nLocalità |\nZona PR |\nal mq. |\nData |\nosservazioni |\n|\n5844 |\n502 |\n|\nD |\n478.09 |\n23.12.1998 |\nfondo descritto a RF quale prato |\n|\n6195 |\n519 |\n|\nD |\n425.00 |\n01.04.1998 |\nfondo descritto a RF quale prato |\n|\n6248 |\n499 |\n|\nD |\n480.96 |\n24.03.1999 |\nfondo descritto a RF quale prato |\n|\n5765 |\n454 |\n|\nD |\n418.50 |\n24.11.2000 |\nfondo descritto a RF quale prato |\n23. Il prezzo medio in questa zona indubbiamente più pregiata era dunque di ca CHF 450.00/mq.\n24. Tutto considerato quindi il valore della part. 3330 RFD al 16 ottobre 2001 può quindi essere fissato in CHF 270.00/mq, tenuto conto dei prezzi nella zona nel periodo precedente e dell'evoluzione riscontrata nel periodo successivo.\n25. Complessivamente il valore della part. 3330 RFD al 16 ottobre 2001 é dunque fissato in CHF 127'170.00.\n26. Dall’importo sopra indicato va dedotto il puro valore agricolo del terreno (rimasto agli istanti perché ancora proprietari), trattandosi di espropriazione materiale. Esso è attualmente generalmente indicato in CHF 30.00/mq per buoni terreni agricoli (RDAT II 1994 n. 64, 1990 n. 58, 1989 n. 37; TRAM 09.06.1997 in re O. e S. / Comune di C.).\n27. Ne discende che l’indennità per l’espropriazione materiale è di CHF 113'040.00."}