{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-01-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-110_2008-01-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97215&nX40_KEY=4921875&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f9ecf0e028d2a7462877d33732e5a6f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per attribuzione di un fondo alla zona AEP EP destinazione posteggi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:23:26", "Checksum": "bbdaf07bdb35b7350e2bfd62b33f0915", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110\nRegesto:\nEspropriazione materiale per attribuzione di un fondo alla zona AEP EP destinazione posteggi\n\n\nUna tale intenzione è individuabile, secondo la giurisprudenza, nell’atto di impugnazione del vincolo e nella richiesta di un’indennità per espropriazione materiale; viceversa qualora il proprietario si astenga dall’intervenire materialmente si reputa, sulla base del suo comportamento concludente, che non avesse l’intenzione di modificare l’uso del fondo né di destinarlo ad un sfruttamento più intensivo (RDAT II-1996 no. 46 c. 3, 4b).\nNel giudizio appena citato l’indifferenza manifestata dal proprietario di fronte all’imposizione del vincolo è assurta a criterio decisivo posto che l’espropriazione materiale è stata negata nonostante i presupposti oggettivi ne fossero adempiuti.\n2. Si riconduce a tali considerazioni l’istituto della cosiddetta non-attribuzione che l’autorità pianificatoria attua quando, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT entrata in vigore l’1.1.1980, si astiene dall’attribuire un terreno alla zona edificabile (Riva, Kommentar, no. 141).\nSecondo un’opinione diffusa in tale evenienza la privazione della possibilità di edificare non spoglia la proprietà di un suo attributo fondamentale posto che l’edificabilità del fondo è subordinata alla sua appartenenza ad una zona edificabile conforme alla legge.\nFa da corollario a tale enunciato la considerazione che il privato non ha diritto all’attribuzione del suo fondo alla zona edificabile né al mantenimento di uno specifico regime ritenuto che la legislazione in materia di pianificazione del territorio è, per sua stessa essenza, dinamica per cui occorre sempre contare con l’eventualità di una sua modifica.\nPerciò, di regola, la non-attribuzione non adempie i presupposti di un’espropriazione materiale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, Kommentar, no. 114 e 145; DTF 122 II 326 c. 4).\nD’altronde, poiché il Comune è tenuto ad ispirarsi al concetto di razionale ed ordinata utilizzazione del suolo senza trascurare la sua disponibilità finanziaria, è fatale che la pianificazione del suolo comunale attraverso una suddivisione in zone comporti anche conseguenze discriminanti per talune proprietà, specialmente quando uno specifico azzonamento è finalizzato ad avvantaggiare la collettività ed è quindi legittimato da un interesse pubblico prevalente rispetto al diritto del privato di costruire che non è né reale né soggettivo bensì soggetto a concessione da parte dell’ente pubblico (cfr. Catenazzi, Ancora sull’espropriazione materiale, in RDAT 1980 p. 304).\n3. Un obbligo di indennizzo potrebbe imporsi, solamente in via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive, avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile.\n3.1. Gli autori e la giurisprudenza ammettono una tale ipotesi quando il fondo è edificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria (1), è compreso nel piano generale delle canalizzazioni (PGC) (2) ed il proprietario già ha investito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione (3). Queste tre condizioni sono cumulative (Riva, Kommentar, no. 149).\n3.2. Oppure quando il fondo è situato in un territorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 lit. a LPT.\nLa giurisprudenza interpreta restrittivamente il concetto di territorio largamente edificato assimilandovi solo quello edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra costruzioni (cosiddette “Baulücken”) talmente segnati dall’impronta edificabile dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altra destinazione (DTF 121 II 417 c. 5a, 122 II 455 c. 6a; RDAT II-1998 c. 5b; Riva, Kommentar, no. 159).\n3.3. Oppure ancora quando l’azzonamento è legittimato dalla buona fede, istituto quest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che caratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso un risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente pubblico e che questi ha deluso (Riva, Kommentar, no. 114, 146-160; DTF 121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a).\n4. La soppressione o la limitazione della componente edificabile di un fondo ne riduce il valore traducendosi in un pregiudizio economico.\nPoiché il danno si manifesta con l’entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base, quella data è decisiva ai fini del giudizio sull’espropriazione materiale e sulla quantificazione dell’eventuale indennità (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68; Riva, Kommentar, no. 194).\n5. Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto che disciplina l’organizzazione e l’utilizzazione del territorio comunale è il PR.\nL’entrata in vigore e la pubblica utilità delle opere che vi sono contemplate sono sancite con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 e 40 LALPT).\n6. Nel caso concreto siamo in presenza del primo piano regolatore conforme alla LPT.\n7. L’istituzione di un vincolo AEP posteggi 35, decisa definitivamente dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001 (data determinante per valutare l’esistenza di un caso di espropriazione materiale) è perciò un caso di non azzonamento. Conformemente a una consolidata giurisprudenza gli istanti non hanno pertanto diritto a un’indennità a titolo di espropriazione materiale.\n8. L’indennità potrebbe essere concessa a titolo eccezionale se il fondo fosse incluso in un territorio largamente edificato ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT.\n9. Resta da esaminare la possibilità di concedere un’indennità a titolo eccezionale se il fondo è edificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, è compreso nel piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario già ha investito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione."}