{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-01-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-110_2008-01-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97215&nX40_KEY=4921875&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f9ecf0e028d2a7462877d33732e5a6f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per attribuzione di un fondo alla zona AEP EP destinazione posteggi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:23:26", "Checksum": "bbdaf07bdb35b7350e2bfd62b33f0915", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.01.2008 10.2004.110\nRegesto:\nEspropriazione materiale per attribuzione di un fondo alla zona AEP EP destinazione posteggi\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 73/04\n|\nLugano 14 gennaio 2008 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dal Presidente supplente |\nFulvio Pezzati |\n|\ne dai membri |\narch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 22 ottobre 2003 da\n|\n|\nISCE 1 tutti rappr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal RA 1\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. n. 3330 RFD __________\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto\nA. La ISCE 1 è proprietaria del mappale n. 3330 RFD di __________ di mq 471(superficie non edificata – humus).\nB. Si tratta di un terreno pianeggiante sito tra l’autostrada e la strada cantonale in zona “a __________”, dietro i ripari fonici, confinante con il posteggio comunale già esistente sulla mapp. 3331 di proprietà del Patriziato di __________.\nC. Il Piano Regolatore del Comune é stato approvato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999 e dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001.\nD. Il PR ha attribuito il fondo alla zona AEP EP destinazione posteggio P35.\nE. Il 22 ottobre 2003 l’istante ha presentato un’istanza di pretese di indennità per espropriazione materiale, chiedendo il riconoscimento di un indennità per espropriazione materiale di CHF 350.00/mq, il riconoscimento degli interessi usuali a far tempo dal 1° novembre 2004 e il riconoscimento di un'indennità per espropriazione formale di CHF 20.00/mq.\nF. Il 14 dicembre 2004 il Comune ha chiesto di respingere l’istanza, in particolare perché si sarebbe in presenza di un caso di non-azzonamento non soggetto a indennità secondo i principi giurisprudenziali usuali.\nG. Il 25 gennaio 2005 in replica l’istante ha ribadito le sue pretese.\nH. Il 3 febbraio 2005 in sede di duplica anche il Comune si è riconfermato nelle sue tesi.\nI. Il 7 ottobre 2005 il Tribunale ha esperito un sopralluogo. In tale occasione il Comune ha dato atto che secondo il vecchio PR del 1977 il mappale 3330 era inserito in Zona D residenziale semi estensiva, i.s. 0.4, mentre che secondo il vigente PR i terreni limitrofi non colpiti dal vincolo sono inseriti in zona residenziale semi-estensiva D.: i.s 0.6; H max 10.50; Area minima verde 45%.\nJ. In sede di conclusioni e dibattimento finale le parti si sono riconfermate nelle rispettive richieste e conclusioni.\nin diritto\n1. L’espropriazione materiale, che è corollario della garanzia costituzionale della proprietà, si avvera e conferisce il diritto ad una piena indennità quando l’ente pubblico, attraverso un atto pianificatorio, sancisce un divieto o una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un bene - generalmente riferibile al diritto di costruire - privando il proprietario colpito delle prerogative essenziali insite nel diritto di proprietà.\nAnche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale quando colpisce un solo o pochi proprietari in maniera tale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento.\nEntrambe le ipotesi presuppongono una concreta possibilità di miglior uso del fondo da parte del proprietario: è indispensabile, cioè, che il terreno sia immediatamente edificabile o, quantomeno, che possa esserlo in un futuro prossimo (DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49; Riva, Kommentar zum RPG, ad art. 5 no. 123-134).\nLa problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di un eventuale risarcimento.\nIn quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento e che si riscontrano tanto nella legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto nella locale effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo e nella situazione del fondo medesimo, al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.\nL’esistenza di infrastrutture che potrebbero apparire sufficienti non basta, ad avvalorare la pretesa di indennità (DTF 122 II 455 c. 5a) poiché l’espropriazione materiale presuppone anche che all’entrata in vigore del vincolo il proprietario fosse in grado di edificare il terreno in un prossimo futuro (DTF 122 II 455 c. 4c; Riva, Kommentar, no. 125, 131 ss).\nMa il ragionamento di verosimiglianza dell’edificabilità di un terreno non si riconduce, solo, a considerazioni oggettive, bensì anche ad elementi soggettivi tesi a dimostrare la volontà concreta del proprietario di edificare.\nSingolarmente questi elementi sembrano non avere valenza assoluta (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 773; Riva Kommentar, no. 133, 134 e 163) tuttavia la mancanza di indizi circa la volontà di meglio sfruttare il fondo concorre, in una valutazione d’insieme, all’affievolimento del diritto al risarcimento.\nIl proprietario deve dimostrare, in particolare, di aver investito capitali considerevoli per l’urbanizzazione e l’edificazione del terreno e di aver avuto l’intenzione di concretizzare la facoltà sottrattagli dal vincolo."}