| | | ||| | Incarto n. 80/04 | Lugano 26 gennaio 2007 | Sentenza In nome | || | Il Tribunale di espropriazione | |||| | | |||| | | |||| | Composto dal Presidente suppl. | Avv. Fulvio Pezzati | | e dai membri | ing. Argentino Jermini ing. Alberto Lucchini | | segretario giudiziario | Enzo Barenco | statuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 17 novembre 2004 da | | ISES 1 rappr. dall’ RA 1 | | | Contro | | | COEP 1 rappr. dall’ RA 2 | | | relativamente al mapp. n. 781 RFD M__________ | letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove, letti e esaminati gli atti, considerato, che l'istante ha venduto la part. 781 RFD di M__________ il 24 agosto 2004; che dunque quando ha presentato l'istanza di indennità a titolo di espropriazione materiale il 17 novembre 2004 l'istante non era più proprietaria della part. 781 RFD di M__________; che titolare della pretesa di indennità per espropriazione materiale é il proprietario attuale del fondo: “Bei Fehlen einer kantonalen Regelung steht der Entschädigungsanspruch dem jeweiligen Eigentümer des Grundstücks zu, das von einer enteignungsgleichen Massnahme getroffen wird 154. Wird das Eigentum übertra- gen und ist eine Entschädigung noch nicht geltend gemacht bzw. bezahlt worden, geht der Anspruch, auch ohne ausdrückliche Abtretung, auf den neuen Eigentümer über (Riva, Kommentar zum RPG, ad art. 5 n. 196)“; che dunque l'istante non é legittimata a chiedere un'indennità per espropriazione materiale; Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 4. Intimazione a: | | - - | per il Tribunale di espropriazione il Presidente supplente Il segretario giudiziario avv. Fulvio Pezzati Enzo Barenco