7. Il mancato inserimento in zona edificabile, deciso dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001 (data determinante per valutare l’esistenza di un caso di espropriazione materiale) è perciò un caso di non azzonamento. Conformemente a una consolidata giurisprudenza gli istanti non hanno pertanto diritto a un’indennità a titolo di espropriazione materiale. 8. L’indennità potrebbe essere concesso a titolo eccezionale se il fondo fosse incluso in un territorio largamente edificato ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT. Anche questa eventualità è però già stata esclusa dalla citata sentenza del TPT.