F. Il TPT, in data 7 novembre 2002, ha confermato, in via definitiva, la decisione del Consiglio di Stato di escludere il fondo dalla zona edificabile. G. Il 2 giugno 2004 gli istanti hanno presentato una notifica di pretese per espropriazione materiale poiché, pur trattandosi di un caso di non azzonamento, sarebbero date le condizioni giurisprudenziali per l’attribuzione di un’indennità a titolo eccezionale. H. Il 30 luglio 2004 il Comune si è opposto alla pretesa, indicando in particolare che oltre a essere un caso di non azzonamento, non sono dati i presupposti per l’attribuzione di un’indennità per espropriazione materiale a titolo eccezionale.