{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-11-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-108_2006-11-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96091&nX40_KEY=4711236&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "68fe93c62ddccf1b7e8255a567ce890c"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2004.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale per mancata inclusione di una mappale nella zona residenziale del PR"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:33:55", "Checksum": "fb87845dde063c082129b0f020c21c41", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108\nRegesto:\nespropriazione materiale per mancata inclusione di una mappale nella zona residenziale del PR\n\n11.\nPertanto, anche se il fondo è\ninserito nel PGC, approvato dalla SPA il 12 novembre 1975, e é dotato delle\ninfrastrutture di urbanizzazione primaria (canalizzazioni e accesso), non sono\nnemmeno soddisfatte le condizioni cumulative per l’attribuzione di un’indennità\nsecondo questa modalità eccezionale.\n12.\nInfine, dalle tavole processuali\nnon risulta che gli istanti abbiano mai ricevuto da organi competenti\nassicurazioni vincolanti circa il mantenimento integrale del fondo in una zona\nedificabile o garanzie esplicite in punto alla possibilità di edificarvi opere\nrilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni. Gli atti testimoniano\nl'intenzione del comune di inserire in zona edificabile il fondo, con il\nrisultato però di farsi poi richiamare dal Consiglio di Stato e dal TPT ad un\nmaggior rispetto dei principi fondamentali invalsi in materia di pianificazione\ndel territorio. Essi non possono percIò giovarsi nemmeno di un richiamo generale\nal principio della buona fede.\n13.\nNe consegue che l’istanza deve\nessere respinta.\n14. L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 28 e 31 LPamm) in applicazione del principio secondo cui, quando l’espropriazione materiale è contestata, l’istante assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali come è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 n. 48).\nin applicazione della Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971\ndichiara e pronuncia: 1. L'istanza é respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.00 sono a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Contro la presente decisione é data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.\n4. Intimazione a:\nPer il Tribunale di espropriazione,\nil Presidente supplente il Segretario giudiziario\navv. Fulvio Pezzati Enzo Barenco"}