{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-11-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-108_2006-11-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96091&nX40_KEY=4921960&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "68fe93c62ddccf1b7e8255a567ce890c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale per mancata inclusione di una mappale nella zona residenziale del PR"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:09:19", "Checksum": "2234249cf8570e0cb6a902705036f263", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108\nRegesto:\nespropriazione materiale per mancata inclusione di una mappale nella zona residenziale del PR\n\n\nUna tale intenzione è individuabile, secondo la giurisprudenza, nell’atto di impugnazione del vincolo e nella richiesta di un’indennità per espropriazione materiale; viceversa qualora il proprietario si astenga dall’intervenire materialmente si reputa, sulla base del suo comportamento concludente, che non avesse l’intenzione di modificare l’uso del fondo né di destinarlo ad un sfruttamento più intensivo (RDAT II-1996 no. 46 c. 3, 4b).\nNel giudizio appena citato l’indifferenza\nmanifestata dal proprietario di fronte all’imposizione del vincolo è assurta a\ncriterio decisivo posto che l’espropriazione materiale è stata negata\nnonostante i presupposti oggettivi ne fossero adempiuti.\n2. Si riconduce a tali considerazioni l’istituto della cosiddetta non-attribuzione che l’autorità pianificatoria attua quando, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT entrata in vigore l’1.1.1980, si astiene dall’attribuire un terreno alla zona edificabile (Riva, Kommentar, no. 141).\nSecondo un’opinione diffusa in tale\nevenienza la privazione della possibilità di edificare non spoglia la proprietà\ndi un suo attributo fondamentale posto che l’edificabilità del fondo è subordinata\nalla sua appartenenza ad una zona edificabile conforme alla legge.\nFa da corollario a tale enunciato la considerazione che il privato non ha\ndiritto all’attribuzione del suo fondo alla zona edificabile né al mantenimento\ndi uno specifico regime ritenuto che la legislazione in materia di\npianificazione del territorio è, per sua stessa essenza, dinamica per cui\noccorre sempre contare con l’eventualità di una sua modifica.\nPerciò, di regola, la non-attribuzione non adempie i presupposti di un’espropriazione materiale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, Kommentar, no. 114 e 145; DTF 122 II 326 c. 4).\nD’altronde, poiché il Comune è tenuto ad ispirarsi al concetto di razionale ed ordinata utilizzazione del suolo senza trascurare la sua disponibilità finanziaria, è fatale che la pianificazione del suolo comunale attraverso una suddivisione in zone comporti anche conseguenze discriminanti per talune proprietà, specialmente quando uno specifico azzonamento è finalizzato ad avvantaggiare la collettività ed è quindi legittimato da un interesse pubblico prevalente rispetto al diritto del privato di costruire che non è né reale né soggettivo bensì soggetto a concessione da parte dell’ente pubblico (cfr. Catenazzi, Ancora sull’espropriazione materiale, in RDAT 1980 p. 304).\n3.\nUn obbligo di indennizzo potrebbe\nimporsi, solamente in via eccezionale, qualora circostanze particolari,\nconcrete ed oggettive, avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una\nzona edificabile.\n3.1.\nGli autori e la giurisprudenza ammettono una tale ipotesi quando il fondo è\nedificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria\n(1), è compreso nel piano generale delle canalizzazioni (PGC) (2) ed il\nproprietario già ha investito somme considerevoli in vista della sua\nurbanizzazione ed edificazione (3). Queste tre condizioni sono cumulative (Riva,\nKommentar, no. 149).\n3.2. Oppure quando il fondo è situato in un territorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 lit. a LPT.\nLa\ngiurisprudenza interpreta restrittivamente il concetto di territorio largamente\nedificato assimilandovi solo quello edificato in senso stretto e gli spazi\nvuoti tra costruzioni (cosiddette “Baulücken”) talmente segnati dall’impronta\nedificabile dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altra\ndestinazione (DTF 121 II 417 c. 5a, 122 II 455 c. 6a; RDAT\nII-1998 c. 5b; Riva, Kommentar, no. 159).\n3.3.\nOppure ancora quando l’azzonamento è legittimato dalla buona fede, istituto\nquest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che\ncaratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso\nun risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a\nfronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente\npubblico e che questi ha deluso (Riva, Kommentar, no. 114, 146-160; DTF\n121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a).\n4. La soppressione o la limitazione della componente edificabile di un fondo ne riduce il valore traducendosi in un pregiudizio economico.\nPoiché il danno si manifesta con l’entrata\nin vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base, quella data è decisiva\nai fini del giudizio sull’espropriazione materiale e sulla quantificazione\ndell’eventuale indennità (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no.\n68; Riva, Kommentar, no. 194).\n5. Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto che disciplina l’organizzazione e l’utilizzazione del territorio comunale è il PR.\nL’entrata in vigore e la pubblica utilità\ndelle opere che vi sono contemplate sono sancite con l’approvazione del\nConsiglio di Stato (art. 39 e 40 LALPT).\n6.\nNel caso concreto siamo in\npresenza del primo piano regolatore conforme alla LPT, come già accertato dal TPT\nnella sentenza del 7 novembre 2002 e riconosciuto dagli istanti stessi.\n7.\nIl mancato inserimento in zona\nedificabile, deciso dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001 (data\ndeterminante per valutare l’esistenza di un caso di espropriazione materiale) è\nperciò un caso di non azzonamento. Conformemente a una consolidata giurisprudenza\ngli istanti non hanno pertanto diritto a un’indennità a titolo di\nespropriazione materiale.\n8.\nL’indennità potrebbe essere\nconcesso a titolo eccezionale se il fondo fosse incluso in un territorio\nlargamente edificato ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT. Anche questa\neventualità è però già stata esclusa dalla citata sentenza del TPT.\n9.\nResta da esaminare la possibilità\ndi concedere un’indennità a titolo eccezionale se il fondo è edificabile o\nquantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, è compreso\n"}