{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-11-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-108_2006-11-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96091&nX40_KEY=4921960&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "68fe93c62ddccf1b7e8255a567ce890c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale per mancata inclusione di una mappale nella zona residenziale del PR"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:09:19", "Checksum": "2234249cf8570e0cb6a902705036f263", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108\nRegesto:\nespropriazione materiale per mancata inclusione di una mappale nella zona residenziale del PR\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 42/04\n|\nLugano 20 novembre 2006 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dal Presidente supplente |\nFulvio Pezzati |\n|\ne dai membri |\narch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 2 giugno 2004 da\n|\n|\nISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 tutti rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal RA 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. n. 472 RFD B__________\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in\nfatto\nA. La Comunione ereditaria composta da MIST 2 e MIST 3, é comproprietaria in ragione di un mezzo del mappale n. 472 RFD di B__________ di mq 2'405, che appartiene pure a MIST 2 e V__________ M__________, in ragione di un quarto ciascuno.\nB. Il Piano Regolatore di B__________ é stato approvato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999 e dal Consiglio di Stato il16 ottobre 2001.\nC. Il Consiglio Comunale aveva attribuito la part. 472 RFD alla Zona D, residenziale semi-estensiva.\nD. Il 16 ottobre 2001 il Consiglio di Stato non ha approvato la decisione del Consiglio Comunale e ha escluso il terreno dalla zona edificabile.\nE. Contro la decisione del Consiglio di Stato i proprietari si sono aggravati al Tribunale della pianificazione.\nF. Il TPT, in data 7 novembre 2002, ha confermato, in via definitiva, la decisione del Consiglio di Stato di escludere il fondo dalla zona edificabile.\nG. Il 2 giugno 2004 gli istanti hanno presentato una notifica di pretese per espropriazione materiale poiché, pur trattandosi di un caso di non azzonamento, sarebbero date le condizioni giurisprudenziali per l’attribuzione di un’indennità a titolo eccezionale.\nH. Il 30 luglio 2004 il Comune si è opposto alla pretesa, indicando in particolare che oltre a essere un caso di non azzonamento, non sono dati i presupposti per l’attribuzione di un’indennità per espropriazione materiale a titolo eccezionale.\nI. Il 14 ottobre 2005 si è tenuta l’udienza di conciliazione e notifica delle prove, durante la quale le parti si sono riconfermate nelle loro tesi. In questa occasione si è pure proceduto al sopraluogo.\nJ. Il 26 giugno 2006 si è proceduto all’audizione di un teste e al dibattimento finale, nel quale le parti si sono nuovamente riconfermate nelle loro domande.\nconsiderato, in diritto\n1. L’espropriazione materiale, che è corollario della garanzia costituzionale della proprietà, si avvera e conferisce il diritto ad una piena indennità quando l’ente pubblico, attraverso un atto pianificatorio, sancisce un divieto o una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un bene - generalmente riferibile al diritto di costruire - privando il proprietario colpito delle prerogative essenziali insite nel diritto di proprietà.\nAnche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale quando colpisce un solo o pochi proprietari in maniera tale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento.\nEntrambe le ipotesi presuppongono una concreta possibilità di miglior uso del fondo da parte del proprietario: è indispensabile, cioè, che il terreno sia immediatamente edificabile o, quantomeno, che possa esserlo in un futuro prossimo (DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49; Riva, Kommentar zum RPG, ad art. 5 no. 123-134).\nLa problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di un eventuale risarcimento.\nIn quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento e che si riscontrano tanto nella legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto nella locale effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo e nella situazione del fondo medesimo, al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.\nL’esistenza di infrastrutture che potrebbero apparire sufficienti non basta, ad avvalorare la pretesa di indennità (DTF 122 II 455 c. 5a) poiché l’espropriazione materiale presuppone anche che all’entrata in vigore del vincolo il proprietario fosse in grado di edificare il terreno in un prossimo futuro (DTF 122 II 455 c. 4c; Riva, Kommentar, no. 125, 131 ss).\nMa il ragionamento di verosimiglianza dell’edificabilità di un terreno non si riconduce, solo, a considerazioni oggettive, bensì anche ad elementi soggettivi tesi a dimostrare la volontà concreta del proprietario di edificare.\nSingolarmente questi elementi sembrano non avere valenza assoluta (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 773; Riva Kommentar, no. 133, 134 e 163) tuttavia la mancanza di indizi circa la volontà di meglio sfruttare il fondo concorre, in una valutazione d’insieme, all’affievolimento del diritto al risarcimento.\nIl proprietario deve dimostrare, in particolare, di aver investito capitali considerevoli per l’urbanizzazione e l’edificazione del terreno e di aver avuto l’intenzione di concretizzare la facoltà sottrattagli dal vincolo."}