27. Gli espropriati chiedono un’indennità per espropriazione formale di parte del loro mappale, con ampliamento dell’espropriazione all’intero loro fondo. Secondo l’art. 5 cpv Lespr qualora sia prevista un’espropriazione parziale di diritti relativi a fondi costituenti un’unità economica e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere difficile l’esercizio dei diritti residui secondo la loro destinazione, l’espropriato può chiedere l’espropriazione totale. Nella fattispecie la tabella di espropriazione indica (a fronte di una superficie complessiva del fondo ora aggiornata a mq 412), una superficie espropriata di mq 260.